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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 383

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonchè per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1991)
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  • Articoli
  • ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI
    E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
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  • DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI
    COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO, NONCHÈ PER LA DISCIPLINA
    DI TALUNI BENI RELATIVI ALL'IMPRESA E PER IL DIFFERIMENTO DI
    TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA.
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Testo in vigore dal: 27-11-1989
al: 26-1-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la
presentazione  di  dichiarazioni  sostitutive e per la determinazione
dei  redditi  dei  terreni  interessati  da variazioni di coltura non
allibrate  in  catasto,  nonche'  per  la  disciplina  di taluni beni
relativi  all'impresa  e  per  il  differimento di termini in materia
tributaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Gli  uffici  distrettuali  delle imposte dirette, sulla base di
dati  trasmessi  dal sistema informativo del Ministero delle finanze,
qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di
un  reddito  di  fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di
quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito
imponibile,  provvedono  ad  accertare tale reddito o maggior reddito
secondo  le  disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio
per   l'esercizio  dell'ulteriore  azione  accertatrice  nei  termini
stabiliti   dall'articolo   43   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2.  La  disposizione del comma 1 si applica altresi' sulla base dei
dati   che   verranno   trasmessi   dagli   uffici  tecnici  erariali
relativamente  al  reddito  dei  fabbricati  censiti  anche  mediante
procedure  di  accatastamento automatico successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.