stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 381

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 25 gennaio 1990, n. 7 (in G.U. 26/01/1990, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1990)
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 27-11-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Adeguamento tariffario
  1.  Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  le  tariffe  per  il   trasporto
passeggeri,  comprese  quelle  relative  al  comparto  sociale,  sono
aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche  al  fine  di
provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe
delle altre modalita' di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di
aumento e' stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto
a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi  si  provvede
con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello di competenza.
  2.  L'aumento non puo' comunque portare ad eccedere, al termine del
quinquennio, il  livello  tariffario  comunitario.   L'aumento  delle
tariffe  relative  al  comparto  sociale  deve  in  ogni  caso essere
stabilito  in  misura  tale  da  consentire  la  graduale   riduzione
dell'onere   a   carico  del  bilancio  dello  Stato,  ai  sensi  del
regolamento CEE n. 1191/69.
  3.  Le  tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto
della concorrenzialita' degli altri sistemi di trasporto, nonche' del
tasso programmato di inflazione.