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LEGGE 15 novembre 1989, n. 373

Istituzione di uffici scolastici regionali.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1989
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Testo in vigore dal: 6-12-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Allo  scopo  di  provvedere  agli  adempimenti nelle materie di
competenza previste  dalla  vigente  normativa,  sono  istituiti  gli
uffici  scolastici  regionali  per  il  Molise, per l'Umbria e per la
Basilicata, con  sede,  rispettivamente,  in  Campobasso,  Perugia  e
Potenza.
  2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.