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LEGGE 6 novembre 1989, n. 368

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 26/11/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/2022)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 15-7-1998
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   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
  1. E' istituito il Consiglio generale degli  italiani  all'  estero
(CGIE). 
  ((1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza  delle  comunita'
italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in  essere
politiche che interessano le comunita' italiane all'estero)). 
  2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35
della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo  sviluppo
delle condizioni di vita delle comunita' italiane  all'estero  e  dei
loro singoli  componenti,  di  rafforzare  il  collegamento  di  tali
comunita' con  la  vita  politica,  culturale,  economica  e  sociale
dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti  degli
italiani all'estero e di facilitarne il  mantenimento  dell'identita'
culturale  ((e  linguistica)),  l'  integrazione  nelle  societa'  di
accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali ((,
nonche' di facilitare  il  coinvolgimento  delle  comunita'  italiane
residenti  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo   nelle   attivita'   di
cooperazione allo sviluppo  e  di  collaborazione  nello  svolgimento
delle iniziative commerciali aventi come parte principale  l'Istituto
nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura   e   le   altre   forme    associative
dell'imprenditoria italiana)).