stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1989, n. 366

Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.

note: Entrata in vigore del decreto: !23/11/1989
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 23-11-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  23  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Considerata    la   necessita'   di   provvedere   all'istituzione,
nell'ambito del Segretariato generale, dell'Ufficio centrale  per  il
coordinamento  dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa
del   Governo,   nonche'   di   regolamentarne   l'organizzazione   e
l'attivita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1989;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Istituzione dell'Ufficio
  1.  E'  istituito,  nell'ambito  del  Segretariato  generale  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  l'Ufficio  centrale  per  il
coordinamento  dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa
del Governo.
  2. All'Ufficio sono attribuite le seguenti competenze:
    a)  predisporre  schemi  di  disegni  di  legge  e  di altri atti
normativi di iniziativa del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
anche in attuazione della politica istituzionale del Governo;
    b)  promuovere  ed  assicurare  il coordinamento delle iniziative
legislative e dell'attivita' normativa del Governo;
    c) curare, di norma su richiesta della struttura della Presidenza
cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19,  comma  1,
lettera  h),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e di intesa con i
Ministeri interessati, gli atti  necessari  alla  formulazione  degli
emendamenti governativi a disegni o proposte di legge all'esame delle
Camere e di ogni proposta  del  Governo  concernente  iniziative  non
governative;
    d)  procedere  alla  revisione  tecnico-formale  degli  schemi di
disegni di legge e di altri atti normativi;
    e)  adottare  le  misure  necessarie  per  riordinare  il sistema
normativo vigente, anche a mezzo di testi unici;
    f)  esprimere  pareri su questioni giuridiche e curare gli affari
legali e del contenzioso;
    g)  svolgere  ogni  altra  attivita'  che ad esso venga affidata,
nell'ambito delle proprie competenze, dal  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri o dal Segretariato generale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il   testo   dell'art.   23   della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.   23   (Ufficio   centrale  per  il  coordinamento
          dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa  del
          Governo).  -  1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,   e'   istituito   nell'ambito  del  Segretariato
          generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
          l'Ufficio  centrale  per  il  coordinamento dell'iniziativa
          legislativa  e  dell'attivita'   normativa   del   Governo.
          L'Ufficio  provvede agli adempimenti di cui alle lettere c)
          e d) dell'art. 19.
             2.  Per  ciascuna  legge o atto avente valore di legge e
          per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
          l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          ai fini della pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  le
          disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto
          delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
             3.  L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e  ai  Ministri  interessati
          incongruenze  e  antinomie  normative  relative  ai diversi
          settori legislativi; segnala  la  necessita'  di  procedere
          alla  codificazione  della  disciplina  di intere materie o
          alla  redazione  di  testi  unici.  Tali  rapporti  vengono
          inviati,   a   cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e  alla
          Presidenza del Senato della Repubblica.
             4.   In  relazione  a  testi  normativi  di  particolare
          rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato
          della legge e del regolamento vigenti.
             5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio
          hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non  modificano
          il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
             6.  Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al
          comma  1   regolamenta   l'organizzazione   e   l'attivita'
          dell'Ufficio  prevedendo  la  possibilita'  che  questo  si
          avvalga di altri organi della  pubblica  amministrazione  e
          promuova  forme  di  collaborazione  con  gli  uffici delle
          presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare  i
          testi normativi statali e regionali.
             7.   All'Ufficio   e'   preposto   un  magistrato  delle
          giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero
          un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato
          o  un  professore  universitario  di  ruolo  di  discipline
          giuridiche".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 19, comma 1, lettera h), della legge
          n.   400/1988  con  la  quale  vengono  attribuiti  ad  una
          struttura  della  Presidenza del Consiglio, nell'ambito del
          Segretariato generale, alcune funzioni, e' il seguente:
              "  h)  predisporre gli adempimenti per l'intervento del
          Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e  per
          la  proposizione  nelle  sedi  competenti  delle  priorita'
          governative;   assicurare   una   costante   e   tempestiva
          informazione  sui  lavori  parlamentari  anche  al  fine di
          coordinare la  presenza  dei  rappresentanti  del  Governo;
          provvedere  agli  adempimenti  necessari per l'assegnazione
          dei disegni di legge alle due Camere,  vigilando  affinche'
          il  loro  esame si armonizzi con la graduale attuazione del
          programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla
          presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame
          del Parlamento, nonche'  gli  adempimenti  concernenti  gli
          atti  del  sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al
          Presidente del Consiglio e al Governo;".