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DECRETO-LEGGE 6 novembre 1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/11/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 (in G.U. 02/01/1990, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 8-11-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia di reclutamento del  personale  della  scuola,  in  relazione
all'esigenza  di  provvedere,  con  la  dovuta  tempestivita',   alla
copertura dei posti vacanti  con  personale  di  ruolo,  in  modo  da
assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1989-1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 novembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e  scuole
di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici  e
gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali. 
  2. L'inquadramento e' disposto secondo i criteri di  anzianita'  di
cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il
personale interessato ha la sede di titolarita' alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi
compresa la determinazione delle  relative  dotazioni  organiche,  si
applicano le disposizioni vigenti per gli attuali  ruoli  provinciali
del personale docente. 
  4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione  nei  riguardi  del  personale
docente di cui al presente articolo. 
  5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto  dall'inizio
dell'anno scolastico successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.