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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1989, n. 351

Sostituzione del comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale concernente la compilazione e la custodia dei verbali relativi a decisioni di collegi giudicanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/10/1989
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-10-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Visto  l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega
legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo
codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 1989;
  Visto  il conforme parere in data 24 ottobre 1989 della commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge  n.  81
del 1987;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 1989;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  5  dell'art.  125  del  codice  di procedura penale,
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Nel  caso  di  provvedimenti  collegiali,  se  lo  richiede un
componente del collegio  che  non  ha  espresso  voto  conforme  alla
decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del
dissenziente,  della  questione  o  delle  questioni  alle  quali  si
riferisce  il  dissenso  e  dei  motivi  dello  stesso, succintamente
esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei  componenti  togati
del  collegio  e  sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a
cura  del  presidente  in  plico  sigillato  presso  la   cancelleria
dell'ufficio.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  125  del  codice di
          procedura  penale,  come   modificato   dal   decreto   qui
          pubblicato:
             "Art. 125 (Forme dei provvedimenti del giudice). - 1. La
          legge stabilisce i casi  nei  quali  il  provvedimento  del
          giudice  assume  la  forma della sentenza, dell'ordinanza o
          del decreto.
             2.  La  sentenza  e'  pronunciata  in  nome  del  popolo
          italiano.
             3.  Le  sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di
          nullita'.
          I  decreti  sono  motivati, a pena di nullita', nei casi in
          cui la motivazione e' espressamente prescritta dalla legge.
             4.  Il  giudice delibera in camera di consiglio senza la
          presenza dell'ausiliario designato ad  assisterlo  e  delle
          parti. La deliberazione e' segreta.
             5.  Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede
          un  componente  del  collegio  che  non  ha  espresso  voto
          conforme  alla  decisione,  e'  compilato  sommario verbale
          contenente l'indicazione del dissenziente, della  questione
          o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei
          motivi dello stesso,  succintamente  esposti.  Il  verbale,
          redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio
          e sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a  cura
          del  presidente  in  plico  sigillato presso la cancelleria
          dell'ufficio.
   6.  Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza
di particolari formalita' e,  quando  non  e'  stabilito  altrimenti,
anche oralmente".