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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1989, n. 351

Sostituzione del comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale concernente la compilazione e la custodia dei verbali relativi a decisioni di collegi giudicanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/10/1989
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Testo in vigore dal: 31-10-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Visto  l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega
legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo
codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 1989;
  Visto  il conforme parere in data 24 ottobre 1989 della commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge  n.  81
del 1987;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 1989;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  5  dell'art.  125  del  codice  di procedura penale,
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Nel  caso  di  provvedimenti  collegiali,  se  lo  richiede un
componente del collegio  che  non  ha  espresso  voto  conforme  alla
decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del
dissenziente,  della  questione  o  delle  questioni  alle  quali  si
riferisce  il  dissenso  e  dei  motivi  dello  stesso, succintamente
esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei  componenti  togati
del  collegio  e  sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a
cura  del  presidente  in  plico  sigillato  presso  la   cancelleria
dell'ufficio.".
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Visto  l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega
legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo
codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 1989;
  Visto  il conforme parere in data 24 ottobre 1989 della commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge  n.  81
del 1987;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 1989;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  5  dell'art.  125  del  codice  di procedura penale,
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, e' sostituito dal seguente:
  "5.  Nel  caso  di  provvedimenti  collegiali,  se  lo  richiede un
componente del collegio  che  non  ha  espresso  voto  conforme  alla
decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del
dissenziente,  della  questione  o  delle  questioni  alle  quali  si
riferisce  il  dissenso  e  dei  motivi  dello  stesso, succintamente
esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei  componenti  togati
del  collegio  e  sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a
cura  del  presidente  in  plico  sigillato  presso  la   cancelleria
dell'ufficio.".