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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989, n. 323

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2019)
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Testo in vigore dal: 8-10-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe
ed il censimento degli italiani all'estero;
  Visto  l'art.  17,  comma  1, lettera a), e comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  che  occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione
della citata legge;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1989;
  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   E'   approvato   l'unito  regolamento,  vistato  dal  Ministro
proponente, per l'esecuzione della legge 27  ottobre  1988,  n.  470,
sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 6 settembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1989
  Atti di governo, registro n. 79, foglio n. 4
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 18 della legge n. 470/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  18.  - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro degli affari
          esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno
          e  di  grazia  e  giustizia, sentito l'Istituto centrale di
          statistica, e'  emanato  il  regolamento  per  l'esecuzione
          della  legge stessa e saranno dettate le norme per la prima
          formazione e per la tenuta  degli  schedari  dei  cittadini
          residenti all'estero".
            -  Il  comma  1,  lettera a), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti legislativi.