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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 7-10-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  delega
al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli  enti  e  degli
organismi pubblici di informazione statistica; 
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari
previsto dal citato articolo 24; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  dell'agricoltura  e  delle
foreste, della sanita', del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro; 
                              E M A N A 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della disciplina 
  1. Il presente decreto  disciplina,  in  base  ai  principi  ed  ai
criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto  1988,  n.
400, le attivita' di rilevazione, elaborazione, analisi e  diffusione
e archiviazione dei dati statistici svolte dagli  enti  ed  organismi
pubblici di informazione statistica, al fine di  realizzare  l'unita'
di indirizzo, l'omogeneita' organizzativa e la razionalizzazione  dei
flussi   informativi   a   livello   centrale   e   locale,   nonche'
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Istituto  nazionale   di
statistica. 
  2. L'informazione statistica ufficiale e' fornita al Paese  e  agli
organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il   testo   dell'art.   24   della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
             "Art.  24  (Delega per la riforma degli enti pubblici di
          informazione statistica). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          emanare,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  norme  aventi  valore   di   legge
          ordinaria  per  la  riforma  degli  enti  e degli organismi
          pubblici di informazione statistica  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a)  che  sia  attuato  il  sistematico  collegamento e
          l'interconnessione di tutte  le  fonti  pubbliche  preposte
          alla  raccolta  e  alla  elaborazione dei dati statistici a
          livello centrale e locale;
               b)  che  sia istituito un ufficio di statistica presso
          ogni  amministrazione  centrale  dello  Stato,  incluse  le
          aziende  autonome,  e  che gli uffici cosi' istituiti siano
          posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
               c)   che  siano  attribuiti  all'ISTAT  i  compiti  di
          indirizzo e coordinamento;
               d) che sia garantito il principio dell'imparzialita' e
          della completezza  nella  raccolta,  nella  elaborazione  e
          nella diffusione dei dati;
               e)  che  sia  garantito l'accesso diretto da parte del
          Parlamento, delle regioni,  di  enti  pubblici,  di  organi
          dello  Stato,  di  persone  giuridiche,  di  associazioni e
          singoli  cittadini  ai  dati   elaborati   con   i   limiti
          espressamente  previsti  dalla  legge  e  nel  rispetto dei
          diritti fondamentali della persona;
               f)   che   sia  informato  annualmente  il  Parlamento
          sull'attivita' dell'ISTAT, sulla  raccolta,  trattamento  e
          diffusione  dei  dati  statistici  da  parte della pubblica
          amministrazione;
               g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia
          di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
             2.  I  decreti  delegati  di cui al comma 1 sono emanati
          previo parere delle  commissioni  permanenti  delle  Camere
          competenti  per  materia.  Il Governo procede comunque alla
          emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
          espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
          Nota all'art. 1:
             Per  il  testo  dell'art.  24 della legge n. 400/1988 si
          veda precedente nota alle premesse.