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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
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Testo in vigore dal: 7-10-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  delega
al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli  enti  e  degli
organismi pubblici di informazione statistica; 
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari
previsto dal citato articolo 24; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  dell'agricoltura  e  delle
foreste, della sanita', del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro; 
                              E M A N A 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della disciplina 
  1. Il presente decreto  disciplina,  in  base  ai  principi  ed  ai
criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto  1988,  n.
400, le attivita' di rilevazione, elaborazione, analisi e  diffusione
e archiviazione dei dati statistici svolte dagli  enti  ed  organismi
pubblici di informazione statistica, al fine di  realizzare  l'unita'
di indirizzo, l'omogeneita' organizzativa e la razionalizzazione  dei
flussi   informativi   a   livello   centrale   e   locale,   nonche'
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Istituto  nazionale   di
statistica. 
  2. L'informazione statistica ufficiale e' fornita al Paese  e  agli
organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale. 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  delega
al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli  enti  e  degli
organismi pubblici di informazione statistica; 
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari
previsto dal citato articolo 24; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  dell'agricoltura  e  delle
foreste, della sanita', del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro; 
                              E M A N A 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto della disciplina 
  1. Il presente decreto  disciplina,  in  base  ai  principi  ed  ai
criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto  1988,  n.
400, le attivita' di rilevazione, elaborazione, analisi e  diffusione
e archiviazione dei dati statistici svolte dagli  enti  ed  organismi
pubblici di informazione statistica, al fine di  realizzare  l'unita'
di indirizzo, l'omogeneita' organizzativa e la razionalizzazione  dei
flussi   informativi   a   livello   centrale   e   locale,   nonche'
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Istituto  nazionale   di
statistica. 
  2. L'informazione statistica ufficiale e' fornita al Paese  e  agli
organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.