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LEGGE 28 agosto 1989, n. 302

Disciplina del credito peschereccio di esercizio.

note: Entrata in vigore della legge: 16/9/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal: 16-9-1989
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  credito  peschereccio  di  esercizio  ha  per   scopo:   la
valorizzazione e l'incremento della produzione  ittica  in  relazione
alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture
produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttivita'
delle imprese di  pesca  e  di  acquacoltura  nelle  acque  marine  o
salmastre;  il  miglioramento  delle  condizioni  di  reddito  e   di
occupazione  delle  categorie  interessate;  il  potenziamento  della
cooperazione  e  dell'associazionismo  per  assicurare  alle  imprese
maggiore competitivita' sul mercato in  coerenza  con  gli  obiettivi
fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             La    legge    n.    41/1982   reca:   "Piano   per   la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".