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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989, n. 250

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, nonchè abrogazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, concernente la medesima materia.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/7/1989
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Testo in vigore dal: 28-7-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  8 della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la
biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
  Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 1989;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e  delle
foreste,    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
dell'ambiente e per il coordinamento delle iniziative per la  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 26
aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei  detergenti
sintetici, vistato dal Ministro proponente.
  2.  Il  regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125,
concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici,  approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238,
e' abrogato.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 aprile 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DONAT CATTIN, Ministro della
                                  sanita'
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  FERRI, Ministro dei lavori pubblici
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  RUFFOLO, Ministro per l'ambiente
                                  RUBERTI, Ministro per il
                                  coordinamento delle iniziative per
                                  la ricerca scientifica e
                                  tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1989
  Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 3
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Nota alle premesse:
             Il  testo  dell'art.  8  della  legge  n. 136/1983 e' il
          seguente:
             "Art.  8.  -  Entro  sei  mesi della pubblicazione della
          presente legge sara' emanato, con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  su proposta del Ministro della sanita',
          di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  dei   lavori
          pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e col Ministro  incaricato
          del   coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica, sentito il  Consiglio  superiore
          di sanita', il regolamento di esecuzione.
             Il  regolamento  di cui al precedente comma ed i decreti
          di cui all'art. 4  prevederanno  i  termini  di  attuazione
          delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici
          necessari".