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LEGGE 5 giugno 1989, n. 219

Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 7/6/1989
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Testo in vigore dal: 7-6-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Capo I
                NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI
                               Art. 1.
  1.  Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previ ste  dall'articolo  8
della  stessa  legge  con  i  poteri  spettanti  al procuratore della
Repubblica nell'istruzione sommaria e con  l'osservanza  delle  forme
stabilite  per  tale  istruzione.  Il collegio puo' altresi' compiere
anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di  procedura  penale
sono  comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio puo'
inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente  o  per
mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
  2.  Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale, il collegio procede  alle  indagini  di  cui  al
comma  1  con  i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase
delle  indagini  preliminari.  Ove  ne  ricorrano  le  condizioni  il
collegio   puo'   disporre   anche  d'ufficio  incidente  probatorio,
provvedendo direttamente  allo  stesso,  che  si  considera  ad  ogni
effetto  come  espletato  dal  giudice delle indagini preliminari. Il
collegio puo' altresi' compiere anche d'ufficio gli altri atti che  a
norma  del  nuovo  codice  di procedura penale sono di competenza del
suddetto giudice.
  3.  Prima  che  il collegio concluda le proprie indagini i soggetti
interessati  possono  presentare  memorie  o   chiedere   di   essere
ascoltati.  Agli stessi e' consentito, ove lo richiedano, di prendere
visione degli atti.
  4.  Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per
il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura,  contenuta
nel  comma  1  dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati  nella  seconda
parte  del  comma  3  dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura
penale.
  5.  Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1, e dal  presente  articolo,  nello  svolgimento
delle  indagini  di  cui  al comma 1 si osservano le disposizioni del
codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in
quanto compatibili.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  degli  articoli  7,  8  e  10  della legge
          costituzionale 16  gennaio  1989,  n.  1  (Modifiche  degli
          articoli  96,  134  e  135 della Costituzione e della legge
          costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in  materia  di
          procedimenti   per   i  reati  di  cui  all'art.  96  della
          Costituzione), e' il seguente:
             "Art.  7.  -  1.  Presso  il tribunale del capoluogo del
          distretto di corte d'appello competente per  territorio  e'
          istituito  un  collegio  composto di tre membri effettivi e
          tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i  magistrati  in
          servizio  nei tribunali del distretto che abbiano da almeno
          cinque anni la  qualifica  di  magistrato  di  tribunale  o
          abbiano  qualifica superiore. Il collegio e' presieduto dal
          magistrato con funzioni piu' elevate, o, in caso di parita'
          di funzioni, da quello piu' anziano d'eta'.
             2.   Il   collegio  si  rinnova  ogni  due  anni  ed  e'
          immediatamente integrato, con la procedura di cui al  comma
          1,  in  caso  di cessazione o di impedimento grave di uno o
          piu' dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per  i
          procedimenti  non  definiti,  e'  prorogata la funzione del
          collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini
          previste dall'art. 8".
             "Art.  8.  -  1. Il collegio di cui all'art. 7, entro il
          termine di  novanta  giorni  dal  ricevimento  degli  atti,
          compiute   indagini   preliminari  e  sentito  il  pubblico
          ministero,  se  non   ritiene   che   si   debba   disporre
          l'archiviazione,  trasmette gli atti con relazione motivata
          al procuratore  della  Repubblica  per  la  loro  immediata
          rimessione  al  Presidente della Camera competente ai sensi
          dell'art.  5.
             2.  In  caso  diverso,  il collegio, sentito il pubblico
          ministero,  dispone   l'archiviazione   con   decreto   non
          impugnabile.
             3.   Prima   del   provvedimento  di  archiviazione,  il
          procuratore della Repubblica  puo'  chiedere  al  collegio,
          precisandone  i  motivi, di svolgere ulteriori indagini; il
          collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore
          di sessanta giorni.
             4.  Il  procuratore  della  Repubblica da' comunicazione
          dell'avvenuta  archiviazione  al  Presidente  della  Camera
          competente".
             "Art.  10.  -  1.  Nei procedimenti per i reati indicati
          dall'art.  96  della  Costituzione,   il   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  i  Ministri,  nonche'  gli altri
          inquisiti che siano membri del Senato  della  Repubblica  o
          della  Camera  dei deputati non possono essere sottoposti a
          misure   limitative    della    liberta'    personale,    a
          intercettazioni  telefoniche  o  sequestro  o violazione di
          corrispondenza   ovvero   a   perquisizioni   personali   o
          domiciliari  senza l'autorizzazione della Camera competente
          ai sensi dell'art. 5, salvo che siano  colti  nell'atto  di
          commettere  un  delitto  per  il  quale  e' obbligatorio il
          mandato o l'ordine di cattura.
             2.  Non  si  applica il secondo comma dell'art. 68 della
          Costituzione.
             3.  La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1,
          e' convocata di diritto  e  delibera,  su  relazione  della
          giunta  di  cui all'art. 9, non oltre quindici giorni dalla
          richiesta.
             4.  Nei  confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  dei  Ministri   non   puo'   essere   disposta
          l'applicazione   provvisoria   di   pene   accessorie   che
          comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio".
             - Il testo del comma 3 dell'art. 343 del nuovo codice di
          procedura penale e' il seguente: "3. Gli atti previsti  dal
          comma  2  sono  consentiti,  anche prima della richiesta di
          autorizzazione, quando la persona e' colta nella  flagranza
          di  uno  dei  delitti  indicati nell'art. 380, commi 1 e 2.
          Tuttavia, se la necessita' dell'autorizzazione concerne  un
          membro  del  Parlamento  o  della Corte costituzionale, non
          possono essere compiuti atti diversi dall'arresto  o  dalle
          perquisizioni   personali  o  domiciliari,  ai  quali  puo'
          procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto  non
          colposo  consumato  o  tentato, nei casi indicati nell'art.
          380, commi 1 e 2, lettere a), b), d), i),  nonche'  lettere
          c),  f),  g),  h)  se  la  legge  stabilisce  la pena della
          reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni".