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LEGGE 24 maggio 1989, n. 193

Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

note: Entrata in vigore della legge: 13/6/1989
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Testo in vigore dal: 13-6-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   I   benefici  di  cui  all'articolo  4,  comma  14-  bis,  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17, avranno le
seguenti decorrenze:
    a)  ai fini giuridici dal 1› luglio 1972, cosi' come previsto nel
decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972,  n.  319,  e,
comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;
    b)  ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge
17 febbraio 1985, n. 17.
  2.  Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al
comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio   1957,  n.  3,  e  cioe'  quelle  di  concetto,  tecniche  e
amministrative.
  3.  Gli  impiegati  delle  carriere di concetto del Ministero delle
finanze, in possesso dei requisiti previsti  dall'articolo  4,  comma
14-  bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  che  siano
transitati  quali  vincitori  di  concorso  nei  ruoli della carriera
direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere,  con  istanza  da
presentare   entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, di fruire  dei  benefici  di  cui  alla  norma  sopra
citata.
  4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua
nel ruolo della carriera direttiva  di  appartenenza  all'entrata  in
vigore  della  presente  legge  o,  in mancanza, in altro ruolo della
carriera direttiva del Ministero  delle  finanze,  pur  rimanendo  in
servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.
  5.  Le  promozioni  conseguite  per  effetto  della presente legge,
contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di
concetto  delle  ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione
in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo  l'ultimo
degli   impiegati   della  ex  carriera  direttiva  o  del  ruolo  ad
esaurimento  pervenuti  alla  medesima  qualifica   con   la   stessa
decorrenza ed avente uguale anzianita' di servizio.
  6.   Gli   impiegati   delle  ex  carriere  di  concetto  tecniche,
destinatari della presente  legge,  continuano  a  prestare  la  loro
opera,  per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione
di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   I   benefici  di  cui  all'articolo  4,  comma  14-  bis,  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17, avranno le
seguenti decorrenze:
    a)  ai fini giuridici dal 1› luglio 1972, cosi' come previsto nel
decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972,  n.  319,  e,
comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;
    b)  ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge
17 febbraio 1985, n. 17.
  2.  Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al
comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio   1957,  n.  3,  e  cioe'  quelle  di  concetto,  tecniche  e
amministrative.
  3.  Gli  impiegati  delle  carriere di concetto del Ministero delle
finanze, in possesso dei requisiti previsti  dall'articolo  4,  comma
14-  bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  che  siano
transitati  quali  vincitori  di  concorso  nei  ruoli della carriera
direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere,  con  istanza  da
presentare   entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, di fruire  dei  benefici  di  cui  alla  norma  sopra
citata.
  4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua
nel ruolo della carriera direttiva  di  appartenenza  all'entrata  in
vigore  della  presente  legge  o,  in mancanza, in altro ruolo della
carriera direttiva del Ministero  delle  finanze,  pur  rimanendo  in
servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.
  5.  Le  promozioni  conseguite  per  effetto  della presente legge,
contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di
concetto  delle  ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione
in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo  l'ultimo
degli   impiegati   della  ex  carriera  direttiva  o  del  ruolo  ad
esaurimento  pervenuti  alla  medesima  qualifica   con   la   stessa
decorrenza ed avente uguale anzianita' di servizio.
  6.   Gli   impiegati   delle  ex  carriere  di  concetto  tecniche,
destinatari della presente  legge,  continuano  a  prestare  la  loro
opera,  per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione
di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.