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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 633

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/6/1989
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduta  la  legge  15  giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 10;
  Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;
  Veduti i decreti del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
  Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n.
588;
  Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dall'anno scolastico 1987-88 e' istituita in Roma una
scuola  avente  finalita'  e  ordinamento  speciali  che  assume   la
denominazione di istituto professionale di Stato femminile.