stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 aprile 1989, n. 141

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

note: Entrata in vigore della legge: 27/04/1989
nascondi
vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  27-4-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:
"Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 1354/1962 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), così come modificato dalla legge n. 329/1974 e dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.
Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".