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LEGGE COSTITUZIONALE 12 aprile 1989, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore della legge: 14/4/1989
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 14-4-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                               PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
  1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della
regione  siciliana,  gia'  sostituiti  dall'articolo  1  della  legge
costituzionale  23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
  "L'assemblea  regionale  e'  eletta per cinque anni. Il quinquennio
decorrre dalla data delle elezioni.
  Le  elezioni  della  nuova  assemblea  regionale  sono  indette dal
presidente della regione e potranno  aver  luogo  a  decorrere  dalla
quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva
al compimento del periodo di cui al precedente comma.
  Il  decreto  di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita  per
la votazione.
  La   nuova  assemblea  si  riunisce  entro  i  venti  giorni  dalla
proclamazione degli  eletti  su  convocazione  del  presidente  della
regione in carica.
  I deputati regionali rappresentano l'intera regione".
          AVVERTENZA:
             La  preventiva  pubblicazione  del  testo della presente
          legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della  legge  25
          maggio  1970, n.  352, e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1989.
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il testo vigente dall'art. 3 dello statuto della regione
          siciliana  (approvato  con  regio  decreto  legislativo  15
          maggio  1946,  n.  455), modificato dall'art. 1 della legge
          costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (Modifica del termine
          stabilito  per la durata in carica dell'assemblea regionale
          siciliana e dei consigli regionali  della  Sardegna,  della
          Valle  d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia
          Giulia) e da ultimo modificato dalla presente legge, e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  -  L'assemblea  regionale  e'  costituita  di
          novanta  deputati  eletti   nella   regione   a   suffragio
          universale  diretto  e  segreto,  secondo  la legge emanata
          dall'assemblea regionale in base ai principi fissati  dalla
          Costituente in materia di elezioni politiche.
            L'assemblea  regionale  e'  eletta  per  cinque  anni. Il
          quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
             Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette
          dal presidente  della  regione  e  potranno  aver  luogo  a
          decorrere  dalla  quarta domenica precedente e non oltre la
          seconda domenica successiva al compimento  del  periodo  di
          cui al precedente comma.
             Il  decreto  di  indizione  delle  elezioni  deve essere
          pubblicato   non   oltre   il   quarantacinquesimo   giorno
          antecedente la data stabilita per la votazione.
             La  nuova  assemblea  si  riunisce  entro i venti giorni
          dalla  proclamazione  degli  eletti  su  convocazione   del
          presidente della regione in carica.
             I deputati regionali rappresentano l'intera regione.
             La  nuova  assemblea  si  riunisce  entro i venti giorni
          dalla  proclamazione  degli  eletti  su  convocazione   del
          presidente della regione in carica.
             I deputati regionali rappresentano l'intera regione".