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LEGGE COSTITUZIONALE 3 aprile 1989, n. 2

Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989

note: Entrata in vigore della legge: 07/04/1989
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-4-1989
                               Art. 1. 
  1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle  elezioni  dei
rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il  quesito
indicato nell'articolo 2. 
  2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di 
svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno  di
eta' e che siano  iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune,  a
termini delle disposizioni contenute nel testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.  223,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
                               Art. 1. 
  1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle  elezioni  dei
rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il  quesito
indicato nell'articolo 2. 
  2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di 
svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno  di
eta' e che siano  iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune,  a
termini delle disposizioni contenute nel testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.  223,  e
successive modificazioni ed integrazioni.