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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 99

Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria.

note: Entrata in vigore della legge: 4/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2003)
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Testo in vigore dal: 4-4-1989
al: 30-6-2002
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I diritti riscossi dalle cancellerie  e  segreterie  giudiziarie
per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976,  n.  900,
sono corrisposti  a  mezzo  delle  speciali  marche  per  diritti  di
cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto
corrente  postale  intestato  all'ufficio  del  registro   di   Roma,
istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n.  59,  osservate  le
modalita' di cui all'articolo 2. 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 900/1976 reca: "Modificazione alle norme
          sui  diritti  riscossi  dalle  cancellerie   e   segreterie
          giudiziarie per conto dello Stato".
             - La legge n. 59/1979 reca: "Modificazioni ai servizi di
          cancelleria in materia di spese processuali civili".