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LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

note: Entrata in vigore della legge: 1/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal: 4-5-1999
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  (( 1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico albo delle
persone  idonee  all'ufficio  di  scrutatore  di  seggio   elettorale
comprendente i nominativi  degli  elettori  che  presentano  apposita
domanda secondo i termini e  le  modalita'  indicati  dagli  articoli
seguenti. 
  2. La inclusione nell'albo di cui al  comma  1  e'  subordinata  al
possesso dei seguenti requisiti: 
  a) essere elettore del comune; 
  b) avere assolto gli obblighi scolastici )).