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LEGGE 15 febbraio 1989, n. 92

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

note: Entrata in vigore della legge: 16/3/1989
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Testo in vigore dal: 16-2-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato ad aderire alla
convenzione relativa  ad  un  codice  di  condotta  delle  conferenze
marittime,  adottata  a  Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed
allegati.