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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1989, n. 90

Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

note: Entrata in vigore della legge: 29/3/1989
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-3-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'art. 6 della legge 25
febbraio  1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981,
n.  416,  recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della sanita';
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
  1.  Gli  enti pubblici tenuti alla pubblicazione degli estratti dei
loro  bilanci sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art.
6  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, devono compilarli secondo i
modelli allegati al presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  DONAT CATTIN, Ministro della
                                  sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1989
  Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 11
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 6 della legge n. 67/1987 (Rinnovo
          della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
          imprese  editrici  e  provvidenze  per  l'editoria)  e'  il
          seguente:
             "Art. 6 (Pubblicita' dei bilanci degli enti pubblici). -
          1. Le regioni, le province, i comuni  con  piu'  di  20.000
          abitanti,  i  loro  consorzi  e  le aziende municipalizzate
          soggette  all'articolo  27-nonies  del   decreto-legge   22
          dicembre  1981,  n. 786, convertito con modificazioni dalla
          legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonche' le unita'  sanitarie
          locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
          devono pubblicare  in  estratto,  su  almeno  due  giornali
          quotidiani  aventi particolare diffusione nel territorio di
          competenza, nonche' su almeno un  quotidiano  a  diffusione
          nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.
             2.  L'estratto  deve essere compilato secondo un modello
          che  sara'  stabilito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge e nel  quale  saranno  evidenziate  le
          principali poste attive e passive, al fine di assicurare il
          massimo di  comprensibilita'  e  trasparenza  ai  documenti
          stessi.  La  pubblicazione  sara' effettuata entro tre mesi
          dalla approvazione  del  bilancio  da  parte  degli  organi
          competenti.
             3.  Le  norme  in  materia  di pubblicita' degli appalti
          pubblici  si  applicano  anche  nel  caso  di  appalti   di
          forniture  e  servizi  pubblici,  salvo  che  si  proceda a
          trattativa privata".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota al dispositivo:
             Per  il testo dell'art. 6 della legge n. 67/1987 si veda
          nelle note alle premesse.