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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 maggio 1989, n. 160 (in G.U. 05/05/1989, n.103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 6-3-1989
al: 7-3-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di  trasporti  locali,  aerei,  ferroviari  e
marittimi, nonche' di concessioni demaniali marittime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1› marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto  con  i
Ministri  delle  finanze,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e  delle
partecipazioni statali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1989,  l'ammontare  del  Fondo  nazionale  trasporti,
parte esercizio, e' ridotto di lire  400  miliardi,  al  netto  delle
variazioni da determinare ai sensi dell'articolo  9  della  legge  10
aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto  disposto  dall'articolo  9
della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo
stanziamento  annuale  sara'  gradualmente  ridotto  sulla  base  dei
risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui
al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo
stesso comma 2. Con apposito provvedimento di riforma della legge  10
aprile 1981, n. 151, l'ammontare del fondo nazionale trasporti, parte
esercizio, sara' determinato  secondo  criteri  che  incentivino  una
corretta  ed  efficiente  gestione  dell'azienda  con  rispetto   del
carattere di socialita' del trasporto pubblico  locale,  nonche'  del
regolamento CEE n.  1191/69  in  ordine  agli  obblighi  di  servizio
pubblico. 
  2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile  1981,  n.
151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a  criteri
finalizzati al risanamento della relative gestioni. A tale  scopo  le
regioni determinano  la  ripartizione  dei  contributi  statali  loro
assegnati sulla  base  di  una  metodologia  e  di  criteri  generali
stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite   la   commissione
consultiva interregionale di  cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio 1970,  n.  281,  e  le  organizzazioni  rappresentative  delle
aziende di trasporto pubblico locale. 
I criteri generali devono tener conto della  domanda  e  dell'offerta
sulle  singole  linee  misurate   rispettivamente   in   termini   di
passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione  di
non  concorrenzialita'  tra  servizi  sovvenzionati  dei  bacini   di
traffico, definiti  dalle  regioni  dopo  avere  elaborato  il  piano
regionale dei trasporti  sulla  base  dell'analisi  della  domanda  e
dell'offerta per singola linea servita. La  scelta  del  servizio  da
sovvenzionare tra servizi in concorrenza  spetta  alle  regioni  dopo
aver definito il piano  regionale  dei  trasporti  e  dei  bacini  di
traffico.  Il  Ministro  dei  trasporti,  d'intesa  con  le   regioni
interessate, rivede obbligatoriamente  le  concessioni  di  linee  di
trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri  di  cui
sopra. Ciascuna regione e' obbligata  a  definire  entro  sette  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  i  bacini  di
traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei  trasporti  sulla
base prioritariamente dell'analisi della domanda e  dell'offerta  per
singola  linea  servita.  Qualora  la   regione   dovesse   risultare
inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via  sostitutiva,
entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei  trasporti  e
dei relativi bacini di traffico. 
  3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con  decreto  emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,  n.  281,  e  sentite  le
organizzazioni rappresentative delle aziende  di  trasporto  pubblico
locale, determina entro il  15  marzo  1989  il  rapporto  minimo  di
copertura del costo standardizzato rispetto ai  ricavi  del  traffico
per le  varie  condizioni  ambientali  e  socio-economiche  omogenee,
nonche' il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione  o
il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale  sulla  base
delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale  dei  trasporti
di intesa con gli assessorati regionali ai  trasporti.  Entro  il  31
marzo  1989  le  regioni  stabiliscono,  sentiti  gli   enti   locali
interessati, le tariffe minime per ogni tipo  di  servizio,  distinte
per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonche'  le  tariffe
effettive delle linee di concessione regionale. Entro  il  15  aprile
1989 i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di  cui
sopra, stabiliscono le tariffe effettive  dei  servizi  di  trasporto
interni al loro territorio, fatte  salve  le  competenze  in  materia
delle  regioni  a  statuto  speciale.  Ogni  disposizione  statale  e
regionale, o delibera  comunale,  volta  a  stabilire,  con  separati
provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente
provvedere a ripianare,  con  finanziamenti  propri  a  carico  dello
Stato, della regione o del comune la minore entrata  che  ne  risulta
per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere
decorrenza soltanto dal 1› gennaio dell'anno successivo. 
  Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,  stabilisce,  entro
il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni  tariffarie  per
le quali lo Stato, le regioni  ed  i  comuni  devono  contestualmente
provvedere, con finanziamenti propri,  alla  copertura  della  minore
entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e
le delibere vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende
interessate avviene con decorrenza 1› gennaio 1989. L'amministrazione
statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla
emanazione delle relative disposizioni e delibere. 
  4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla  copertura  di
eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi
bilanci,  senza  possibilita'  di  rimborso  da  parte  dello  Stato.
Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese  private
concessionarie del servizio di trasporto pubblico,  non  coperti  dai
contributi  di  esercizio  ne'  dai  ricavi  del  traffico,   restano
integralmente a carico dell'impresa, senza possibilita'  di  rimborso
da parte dello Stato. 
  5.  Per  il  rapido   raggiungimento   delle   finalita'   di   cui
all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 13, comma 15, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dei  trasporti,  di  concerto
con i Ministri della marina mercantile e per i  problemi  delle  aree
urbane, promuove, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un'accordo di
programma con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 1› marzo
1986, n. 64, tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. 
Giovanni e l'Ente ferrovie dello Stato. Trascorsi centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, nel caso di inerzia o ritardo dei soggetti  di  cui
al presente comma nella  definizione  e  attuazione  dell'accordo  di
programma, puo' provvedere, in via  sostitutiva,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri. 
  6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di  trasporto
locale, il termine di un anno di cui al  comma  18  dell'articolo  13
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a due anni. 
  7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei
trasporti ferroviari  della  Campania,  ivi  compresi  i  rami  delle
ferrovie  statali  di  interesse  regionale,  in  attesa  della  loro
regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale,
le gestioni governative per la ferrovia Alifana  e  per  la  ferrovia
Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione.