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LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56

Ordinamento della professione di psicologo.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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Testo in vigore dal: 11-3-1989
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
            (Definizione della professione di psicologo) 
 
  1. La professione di  psicologo  comprende  l'uso  degli  strumenti
conoscitivi e di intervento  per  la  prevenzione,  la  diagnosi,  le
attivita' di abilitazione-riabilitazione  e  di  sostegno  in  ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e
alle comunita'. Comprende altresi' le attivita'  di  sperimentazione,
ricerca e didattica in tale ambito. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.