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LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56

Ordinamento della professione di psicologo.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
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Testo in vigore dal: 11-3-1989
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
            (Definizione della professione di psicologo) 
 
  1. La professione di  psicologo  comprende  l'uso  degli  strumenti
conoscitivi e di intervento  per  la  prevenzione,  la  diagnosi,  le
attivita' di abilitazione-riabilitazione  e  di  sostegno  in  ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e
alle comunita'. Comprende altresi' le attivita'  di  sperimentazione,
ricerca e didattica in tale ambito.