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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1988, n. 571

Modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/03/1989
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-3-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e
sulla  contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni,
ed il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  di  approvazione  del
relativo regolamento, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del
Ministero del bilancio e della  programmazione  economica,  approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 settembre 1981, n.
758;
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare  al suddetto regolamento
talune modifiche  ed  integrazioni  in  relazione  alle  esigenze  di
funzionamento  degli  uffici  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Gli  articoli  1, 2 e 3 del regolamento delle spese da farsi in
economia da parte del Ministero del bilancio e  della  programmazione
economica,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 25
settembre 1981, n. 758, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  1.  -  I  lavori,  le  provviste  ed i servizi che, ai sensi
dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni,  per  la loro natura debbono farsi in economia, sempre
che la competenza non spetti per  legge  al  Provveditorato  generale
dello Stato, sono i seguenti:
    a) ordinari lavori di adattamento, riparazione e manutenzione dei
locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;
    b)  acquisto,  noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di
attrezzature e di macchine d'ufficio;
    c)  acquisto  e  abbonamento  a  giornali  e  riviste, acquisto e
rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria,
cartografico,  per  disegno  e fotografie e abbonamenti ad agenzie di
informazioni;
    d)  manutenzione  ordinaria,  noleggio  ed  esercizio di mezzi di
trasporto con l'osservanza delle  disposizioni  contenute  nel  regio
decreto 3 aprile 1926, n. 746;
    e)  lavori di traduzione di pubblicazioni, bollettini e circolari
da  liquidarsi  comunque  su   presentazione   di   fattura   qualora
l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
    f)  lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, riproduzione
fotografica e fotostatica di pubblicazioni, bollettini  e  circolari,
da  affidare  unicamente  a  imprese  o  societa'  commerciali  e  da
liquidarsi   comunque   su   presentazione   di   fattura,    qualora
l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
    g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
    h)  acquisto  di  coppe,  medaglie,  diplomi ed altri oggetti per
premi;
    i)  spese  relative  all'organizzazione  di  mostre,  conferenze,
convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali  occorrenti,  sempre
che non si possa disporre di locali demaniali;
    l)  spese  di  rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
    m)  spese  per  inserzioni su pubblicazioni specializzate di note
illustrative sulle strutture e sulle funzioni del Ministero;
    n) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
    o)  spese  per  lo  svolgimento  di singoli corsi di formazione e
perfezionamento del personale, nei casi previsti dall'art.  1,  commi
secondo  e  terzo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21
aprile 1972, n. 472;
    p)  spese  minute  non  previste  nei  precedenti  paragrafi sino
all'importo di lire 2 milioni;
    q)  locazioni  di  immobili  a breve termine, con attrezzature di
funzionamento eventualmente gia'  installate  o  da  installare,  per
l'espletamento  di  concorsi  indetti dal Ministero, quando non siano
disponibili sufficienti o idonei locali demaniali.
  Art. 2. - L'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'art.
1 e' disposta dall'organo competente secondo le  attribuzioni  e  nei
limiti  di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,  e,  in  ogni  caso,  non  oltre
l'importo massimo di lire 60 milioni.
  L'ordinazione  dei  lavori e delle forniture e' effettuata mediante
lettera od altro atto del committente.
  Art.  3.  -  Per  i lavori e le forniture di cui all'art. 1, il cui
importo si prevede superiore alle lire  5  milioni,  dovranno  essere
richiesti preventivi ad almeno tre ditte o imprese, eccetto i casi in
cui la specialita' o urgenza del lavoro o della fornitura siano  tali
da rendere necessario il ricorso ad una determinata ditta o impresa".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FANFANI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della programmazione economica
                                  AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1989
  Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 7