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LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal: 4-6-1990
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  E'  prorogato  al  30  settembre  1989  il   termine   previsto
dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 145, gia' prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1  del
decreto-legge   29   dicembre   1987,   n.   534,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente  al
servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente
trasferite  dall'Aeronautica   militare   all'Azienda   autonoma   di
assistenza al volo per il traffico aereo generale entro  la  suddetta
data del 30 settembre 1989. 
  2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11
novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche  sono
utilizzati dall'INAIL per la realizzazione  di  immobili  socialmente
utili nella stessa regione. 
  3. Il termine gia' previsto al comma 14-quinquies  dell'articolo  6
del  decreto-legge  26  gennaio   1987,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato  al  31
dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo  17  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989. ((3)) 
  4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo  12
della legge 28 ottobre 1986, n. 730,  e'  prorogato  al  31  dicembre
1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune
di Ancona in relazione agli eventi sismici del  gennaio,  febbraio  e
giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre  1982  di  cui  al
comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26  gennaio  1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1)
che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre  1989
indicato  nel  comma   3   del   presente   articolo,   relativamente
all'utilizzazione    da    parte    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  (INAIL)  dei  fondi
ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili
nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n.
828.