stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1988, n. 570

Elevazione a capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara e conseguente variazione della circoscrizione della direzione marittima di Livorno.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1989
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-5-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n.
1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali  della
Marina mercantile;
  Visto  l'art.  16 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  1  e  2  del regolamento per l'esecuzione del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Ritenuta la necessita' di elevare l'ufficio circondariale marittimo
di Marina di Carrara a capitaneria di porto, stante lo sviluppo delle
attivita' del locale porto;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro della marina mercantile, di concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  L'ufficio  circondariale  marittimo  di  Marina  di  Carrara e'
elevato  a  capitaneria  di  porto,  assumendo  la  denominazione  di
capitaneria di porto di Marina di Carrara.
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione e'
          il seguente:
             "Art.  16  (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il
          litorale del Regno e' diviso in  zone  marittime;  le  zone
          sono  suddivise  in  compartimenti  e  questi in circondari
          (art. 1 r.m.) (6).
             Alla   zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario.  Nell'ambito del compartimento in cui
          ha sede l'ufficio della direzione marittima,  il  direttore
          marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
          circondario in cui ha sede l'uffico del  compartimento,  il
          capo  del compartimento e' anche capo del circondario (art.
          2 r.m.).
             Negli  approdi  di  maggiore importanza in cui non hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario   sono  istituiti  uffici  locali  di  porto  o
          delegazioni   di    spiaggia,    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale.
             Il  capo  del compartimento, il capo del circondario e i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
             -  Il  testo  degli  articoli  1 e 2 del regolamento per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
          marittima), e' il segente:
             "Art.  1  (Circoscrizioni).  -  La  determinazione delle
          circoscrizioni marittime di cui all'art. 16  del  codice  e
          della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
             Con  decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
             Art.   2   (Denominazione  degli  uffici  marittimi).  -
          L'ufficio della  zona  marittima  e'  denominato  direzione
          marittima,   l'ufficio  del  compartimento  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
             Gli  uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".