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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 36

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.

note: Entrata in vigore della legge: 23/02/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  integrare  le  capacita'  di  difesa  delle proprie unita'
navali, la Marina militare  puo'  utilizzare  aerei  imbarcati.  Tali
aerei,  facenti  organicamente  parte  della  Marina militare, devono
possedere le  caratteristiche  dell'impiego  specialistico  di  Forza
armata.
  2.  Per  l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione,
nonche'  per  il  relativo  supporto  tecnico-logistico,  la   Marina
militare  si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero
della difesa.