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LEGGE 24 gennaio 1989, n. 31

Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1989
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/02/1989, n. 32 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1989)
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Testo in vigore dal: 21-2-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   E'  autorizzata  la  partecipazione  dell'Italia  alla  ottava
ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per  lo
sviluppo  (International  Development Association - IDA), della quale
l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478,  che
ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
  2.  Ai  fini  previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L.
920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a
partire dal 1988.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  richiamata  e  della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.