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LEGGE 2 gennaio 1989, n. 7

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987.

note: Entrata in vigore della legge: 17/1/1989
Testo in vigore dal: 17-1-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle  pene  o
trattamenti  inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo
il 26 novembre 1987.