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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988, n. 564

Regolamento sul trattamento economico spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1989
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 26-1-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
  Visto   l'art.   70   della   legge   26   luglio   1975,  n.  354,
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
preventive  e limitative della liberta', come sostituito dall'art. 22
della legge 10 ottobre 1986,  n.  663,  il  quale  dispone  che  agli
esperti  dei  tribunali  di sorveglianza e' attribuito il trattamento
economico assegnato agli esperti di cui all'art.  80,  quarto  comma,
della medesima legge;
  Rilevato  che  per il trattamento economico degli esperti il citato
art. 80 della legge n. 354 del 1975 pone espressamente  il  principio
della proporzione dell'onorario alle singole prestazioni effettuate;
  Considerato  che per l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
l'indennita'  spettante  ai  componenti  privati  dei  tribunali   di
sorveglianza  deve  essere equiparata, quanto all'ammontare ed al suo
modo  di  determinazione,  all'onorario  stabilito  con  decreto  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto con il Ministro del
tesoro, per gli esperti di cui al quarto  comma  dell'art.  80  della
legge n. 354 del 1975;
  Rilevato  che  per  taluni  esperti i compensi sono fissati, in via
ordinaria, in L.  20.000  per  ora  e,  relativamente  a  quelli  che
svolgono  attivita'  in  alcuni  istituti  penitenziari  delle  isole
minori, in L. 22.000 per ora;
  Considerato  che l'indennita' spettante agli esperti componenti dei
tribunali  di  sorveglianza  deve  corrispondere  all'attuale  misura
ordinaria  di  L.  20.000, non ricorrendo per essi condizioni tali da
giustificare retribuzioni di importo differenziato;
  Tenuto conto che, per il principio di equiparazione del trattamento
economico spettante agli esperti di cui al citato art. 80 della legge
n.  354  del  1975  ed  agli  esperti  componenti  dei  tribunali  di
sorveglianza,  anche  per  questi  ultimi  deve  essere  adottato  il
criterio  di  calcolo  della  indennita' in funzione del numero delle
ore, o delle frazioni di ora superiori ai trenta minuti, di effettiva
prestazione lavorativa resa;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 1988;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza spetta una
indennita' di L. 20.000 per ogni ora, o frazione di ora superiore  ai
trenta minuti, di effettivo esercizio della loro funzione.