stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 gennaio 1989, n. 1

Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1989
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-1-1989
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9  novembre  1988,
n.  475,  recante  disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei
rifiuti industriali, e con il quale e' stata istituita una imposta di
fabbricazione  ed  una  corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui
sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati  come  involucri
che  il  venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto
delle merci;
  Attesa  la  necessita'  di  definire  le  modalita' di applicazione
dell'imposta e della sovrimposta di cui alla citata disposizione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
           Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilita'
                        del debito di imposta
  L'imposta  di  fabbricazione  istituita con l'art. 1, ottavo comma,
del  decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sui sacchetti di
plastica  non  biodegradabili,  utilizzati  come  involucri  che   il
venditore  al  dettaglio  fornisce al consumatore per l'asporto della
merce, e' dovuta dal fabbricante.
  Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta
di confine e' dovuta dall'importatore.
  Agli  effetti  dell'imposizione fiscale di cui ai precedenti commi,
sono considerati sacchetti di plastica non biodegradabili quelli  che
risultano  biodegradabili  per  una  quota inferiore al 90 per cento,
secondo le modalita'  definite  all'art.  9-sexies,  comma  1,  della
citata legge 9 novembre 1988, n. 475.
  Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione
e la sua esigibilita' si verifica con la cessione  dei  prodotti  dal
fabbricante  alle  ditte  destinatarie  per  l'immissione nel mercato
interno.
  Per  la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria
nelle importazioni si applicano le vigenti  disposizioni  legislative
in materia doganale.