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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 546

Norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1989)
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Testo in vigore dal: 1-1-1989
al: 1-3-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di contenimento della spesa sanitaria  aventi
immediato effetto a sostegno della manovra economico-finanziaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
delle finanze e del tesoro; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
            Misure in materia di assistenza farmaceutica 
  1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti  del  prezzo
delle specialita'  medicinali  comprese  nel  prontuario  terapeutico
nazionale. 
  2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede,  entro  il
28 febbraio 1989, alla individuazione della confezione ottimale delle
specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale,
in funzione del  ciclo  di  terapia.  Il  CIP  ridetermina,  entro  i
successivi sessanta giorni, il prezzo delle nuove  confezioni,  sulla
base  dei  parametri  adottati  per  le  confezioni  sostituite,  con
riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento. 
  3. Il Ministro della sanita', su proposta della commissione di  cui
al  decreto-legge  30  ottobre  1987,   n.   443,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione  ai
principi e ai criteri di cui  all'articolo  30,  terzo  comma,  della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  tenuto  conto  del  disposto
dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.  730,
nonche' del piano di settore e del decreto del Ministro della sanita'
13  aprile  1984,  pubblicato  nel  supplemento  straordinario   alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, provvede, entro  il  30
giugno 1989, alla revisione  del  prontuario  terapeutico  nazionale,
secondo quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67,  ed  emana
il relativo decreto. 
  4. Nel prontuario  terapeutico  nazionale  devono  comunque  essere
rappresentate le  categorie  di  sostanze  farmacologicamente  attive
nella prevenzione  e  cura  di  patologie  esistenti  sul  territorio
nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco
procede alla revisione delle indicazioni  terapeutiche  di  tutte  le
specialita'  medicinali  registrate.  Entro  il  30  giugno  1989  il
Ministro  della  sanita'  riferisce   alle   competenti   commissioni
parlamentari sull'andamento dei lavori della  commissione  consultiva
unica del farmaco. 
  5. Le specialita' medicinali di cui al decreto del  Ministro  della
sanita' 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  179
del 1› agosto 1988, sono assoggettate alla  quota  di  partecipazione
alla spesa nella misura del 40% del prezzo di  vendita  al  pubblico,
con arrotondamento alla 500 lire superiori, ferma restando  la  quota
fissa per ricetta di L. 2.000. 
  6. Dal 1› gennaio 1989 la quota di partecipazione di cui al comma 5
non e' dovuta dalle categorie esenti. 
  7. Il Ministro della sanita',  sentita  la  commissione  unica  del
farmaco, entro il 28 febbraio 1989, individua, con  proprio  decreto,
le  specialita'  medicinali  attualmente  inserite   nel   prontuario
terapeutico nazionale sostanzialmente corrispondenti a quelle di  cui
al  comma  5.  A  tali  specialita'  medicinali   si   estendono   le
disposizioni di cui ai commi 5  e  6,  con  effetto  dalla  data  del
decreto di individuazione. 
  8. Entro il 28 febbraio 1989,  la  commissione  unica  del  farmaco
indica fra le specialita' medicinali di cui ai commi 5 e 7 quelle  da
escludere dal prontuario terapeutico nazionale. L'esclusione  decorre
dal 1› luglio 1990. 
  9. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei
farmaci galenici inclusi  nel  prontuario  terapeutico  nazionale  e'
prorogato al 31 marzo 1989.  Scaduto  tale  termine  senza  esito,  i
prezzi sono fissati,  entro  il  30  giugno  1989,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita'. I farmacisti sono tenuti a rifornirsi,  entro  i  successivi
novanta giorni, dei galenici inclusi nell'elenco  minimo  individuato
con decreto del Ministro della sanita'. Il Ministero  della  sanita',
attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti
i medici le disponibilita' dei galenici  e  le  relative  indicazioni
terapeutiche. 
  10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano si  dotano  del  sistema  di  controllo  delle
prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica.  In  caso  di
mancato adempimento si provvede  ai  sensi  dell'articolo  5,  quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del Ministro
della sanita'. 
  11. Nelle regioni in cui sia  compiutamente  attuato  il  controllo
delle prescrizioni  farmaceutiche  mediante  lettura  automatica,  il
limite di prescrizione di due  pezzi  per  ricetta  e'  abrogato  nei
confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con
decreto del Ministro della  sanita',  adeguatamente  certificate  dal
medico di famiglia. 
  12. A partire dal 1› gennaio 1989 viene adottato il codice  fiscale
come numero distintivo dei cittadini nei  rapporti  con  il  Servizio
sanitario nazionale. Per i cittadini  che  ne  sono  sprovvisti  tale
adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno  stabiliti  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro  della
sanita' e con il Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Con  lo
stesso   decreto   sono   impartite   disposizioni   per    agevolare
l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la  collaborazione
delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali. 
  13. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del
nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici
dipendenti  e  convenzionati  utilizzano  i  tesserini  plastificati,
contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini  dal  Ministero
delle finanze e  all'uopo  saranno  dotati,  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il  30  giugno
1989.  Per  i  cittadini  non  ancora  in  possesso   del   tesserino
plastificato e fino a quando non sara' ad essi rilasciato, le  stesse
operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente.  Con  decreto
del Ministro della sanita' sono determinati i termini e le  modalita'
d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del  Servizio  sanitario
nazionale.