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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 550

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, nonchè per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie di contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Disposizioni urgenti per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1989)
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Testo in vigore dal: 1-1-1989
al: 1-3-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione  di
talune  detrazioni  ai  fini  dell'IRPEF,   per   la   determinazione
forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie  di
contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, per
ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonche'  in  materia
di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal  1›  gennaio  1989,  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni  di  reddito
previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti: 
    a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento; 
    b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento; 
    c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento; 
    d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento; 
    e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento; 
    f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento; 
    g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.