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LEGGE 24 dicembre 1988, n. 541

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1989)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 147.392  miliardi,
comprese lire 11.822 miliardi relative a  trasferimenti  di  bilancio
sostitutivi di anticipazioni  di  tesoreria  all'INPS.  Tenuto  conto
anche delle operazioni di rimborso di prestiti,  il  livello  massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata  dalla  legge  23  agosto
1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  lire  4.000  miliardi   relativo   ad
interventi non condiderati nel bilancio di previsione  per  il  1989,
resta fissato, in termini di competenza, in lire 179.191 miliardi per
l'anno finanziario 1989. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1. comma 1: 
            Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio), quale sostituito  dall'art.  5  della
          legge n. 362/1988, e' il seguente: 
            «Art. 11  (Legge  finanziaria).  -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione economica e con il Ministro  delle  finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria. 
            2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di
          cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente  il  quadro
          di riferimento finanziario  per  il  periodo  compreso  nel
          bilancio pluriennale e provvede, per il  medesimo  periodo,
          alla regolazione annuale  delle  grandezze  previste  dalla
          legislazione vigente  al  fine  di  adeguarne  gli  effetti
          finanziari agli obiettivi. 
            3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre   nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene: 
            a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
          scaglioni,   le   altre   misure   che    incidono    sulla
          determinazione del  quantum  della  prestazione,  afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione; 
            b) il livello massimo del ricorso al mercato  finanziario
          e del saldo netto da finanziare in termini  di  competenza,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, comprese le  eventuali  regolazioni  contabili
          pregresse specificamente indicate; 
            c) la determinazione, in apposita tabella, per  le  leggi
          che dispongono spese a carattere pluriennale,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; 
            d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa  permanente
          la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; 
            e)  la  determinazione,  in   apposita   tabella,   delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 
            f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
          rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme  vigenti
          che  prevedono   interventi   di   sostegno   dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale; 
            g) gli importi dei fondi speciali previsti  dall'articolo
          11-bis e le corrispondenti tabelle; 
            h) l'importo complessivo massimo destinato,  in  ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, a  norma  dell'art.  15
          della legge 29 marzo 1983, n. 93,  ed  alle  modifiche  del
          trattamento economico e normativo del personale  dipendente
          da  pubbliche  amministrazioni  non  compreso  nel   regime
          contrattuale; 
            i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
          legge finanziaria dalle leggi vigenti. 
            4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
          nuove o maggiori entrate  per  ciascun  anno  compreso  nel
          bilancio pluriennale non  puo'  essere  utilizzata  per  la
          copertura di nuove o maggiori spese. 
            5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,   per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, [v. nota all'art. 2, comma 5], nel  fondo  speciale
          di parte  corrente,  nei  limiti  delle  nuove  o  maggiori
          entrate tributarie, extratributarie e contributive e  delle
          riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 
            6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura
          di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese  disposte  con
          la legge finanziaria non possono concorrere  a  determinare
          tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti  che
          in conto capitale, incompatibili con le regole determinate,
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di
          programmazione economico-finanziaria, come  deliberato  dal
          Parlamento». 
            Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della  stessa  legge,
          richiamato nell'articolo  soprariportato,  coma  sostituito
          dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988: 
            «2.      Nel      documento       di       programmazione
          economico-finanziaria, premessa la valutazione  puntuale  e
          motivata  degli   andamenti   reali   e   degli   eventuali
          scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei  precedenti
          documenti di programmazione economico-finanziaria  e  della
          evoluzione    economico-finaziaria    internazionale     in
          particolare nella Comunita' europea, sono indicati: 
            a)  i  parametri  economici  essenziali  utilizzati   per
          identificare l'evoluzione dei flussi del  settore  pubblico
          allargato a «politiche invariate»,  intendendosi  con  tale
          termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
          dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei  servizi
          da  assicurare  alla  collettivita'   e,   per   la   parte
          discrezionale, la  costanza  dei  comportamenti  tenuti  in
          passato dalle amministrazioni, 
            b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare  quelli
          relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione; 
            c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di
          rapporto al prodotto  interno  lordo,  del  fabbisogno  del
          settore statale  e  del  fabbisogno  del  settore  pubblico
          allargato, al netto e  al  lordo  degli  interessi,  e  del
          debito del settore statale e del settore pubblico allargato
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; 
            d)  gli  obiettivi,  coerenti  con  quelli  di  cui  alle
          precedenti lettere b) e c), di fabbisogno  complessivo,  di
          disavanzo  corrente  del  settore  statale  e  del  settore
          pubblico allargato, al lordo e al  netto  degli  interessi,
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,
          e  gli  eventuali   scostamenti   rispetto   all'evoluzione
          tendenziale dei flussi della finanza pubblica di  cui  alla
          precedente lettera a), e le relalive cause; 
            e) le conseguenti regole di variazione  delle  entrate  e
          delle spese del bilancio di competenza dello Stato e  delle
          aziende autonome  e  degli  enti  pubblici  ricompresi  nel
          settore pubblico allargato per il periodo cui si  riferisce
          il bilancio plunennale; 
            f) gli indirizzi per gli interventi,  anche  di  settore,
          collegati alla manovra di finanza pubblica per  il  periodo
          compreso  nel  bilancio  pluriennale,  necessari   per   il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  alle   precedenti
          lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui  alla
          lettera e), con  la  valutazione  di  massima  dell'effetto
          economico-finanziario  attribuito   a   ciascun   tipo   di
          intervento in rapporto all'andamento tendenziale». 
          Nota all'art. 1, comma 9: 
            Il  testo   dell'art.   15   della   legge   n.   93/1983
          (legge-quadro sul pubblico impiego),  richiamato  nell'art.
          11 della legge n. 468/1978 soprariportato, e' il seguente: 
            «Art. 15 (Copertura  finanziaria).  -  Nella  indicazione
          delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede
          il bilancio pluriennale dello  Stato,  di  cui  all'art.  4
          della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  sono  delineate  le
          compatibilita' generali di tutti gli impegni  di  spesa  da
          destinare al pubblico impiego. 
            In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la
          spesa  destinata  alla  contrattazione  collettiva  per  il
          triennio, determinando la quota relativa a  ciascuno  degli
          anni considerati. 
            L'onere derivante dalla contrattazione  collettiva  sara'
          determinato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria,  nel  quadro  delle  indicazioni   del   comma
          precedente. 
            Il Governo, in relazione alla contrattazione  collettiva,
          non  puo'  assumere  impegni  di   spesa   superiori   allo
          stanziamento determinato ai sensi del comma  precedente  se
          non previa espressa autorizzazione del Parlamento che,  con
          legge, modifica la disposizione della legge finanziaria  di
          cui al comma precedente, nel  rispetto  delle  norme  della
          copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5
          agosto 1978, n. 468. 
            All'onere   derivante   dall'applicazione   delle   norme
          concernenti  il  personale  statale  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione di un apposito  fondo,  che  sara'
          iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, la cui misura  sara'  annualmente  determinata  con
          apposita norma da  inserire  nella  legge  finanziaria.  Il
          Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
          proprio decreto, le variazioni di  bilancio  relative  alla
          ripartizione del fondo medesimo. 
            Analogamente  provvederanno  per  i  propri  bilanci   le
          regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici
          non economici cui si applica la presente legge». 
            Si  trascrive  il  testo  dell'intero   art.   81   della
          Costituzione, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge
          n. 468/1978 soprariportato: 
            «Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e  il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
            L'esercizio provvisorio  del  bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per legge e per  i  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
            Con la legge di approvazione del bilancio non si  possono
          stabilire i nuovi tributi e nuove spese. 
            Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese  deve
          indicare i mezz per farvi fronte».