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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1988, n. 539

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1989
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-1-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per  la  emanazione  di  norme  concernenti  l'aumento o la riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento  alla  riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di
tali prodotti;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale  prezzi  in  data  20  dicembre 1988 concernente la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  A partire dal 23 dicembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente   sovrimposta   di   confine   sui  seguenti  prodotti
petroliferi sono diminuite:
    a)  da  L.  37.259  a  L.  35.228  e da L. 24.718 a L. 22.687 per
ettolitro  alla  temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da
gas  da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    b)  da  L.  11.906  a L. 11.297, da L. 14.087 a L. 13.357 e da L.
42.441  a  L.  40.130  per  cento  kg,  rispettivamente,  per gli oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi,  di  cui  alla  lettera  H, punti 1- b) , 1- c) e 1- d),
della predetta tabella B.