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LEGGE 21 novembre 1988, n. 508

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

note: Entrata in vigore della legge: 10/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal: 10-12-1988
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
          Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento 
  1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita  con
leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue. 
  2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa: 
    a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; 
    b) ai  cittadini  nei  cui  confronti  sia  stata  accertata  una
inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si  trovino
nella impossibilita' di deambulare senza  l'aiuto  permanente  di  un
accompagnatore  o,  non  essendo  in  grado  di  compiere  gli   atti
quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. 
  3. Fermi restando i  requisiti  sanitari  previsti  dalla  presente
legge, l'indennita' di accompagnamento non e'  incompatibile  con  lo
svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai  minorati
nei  cui  confronti  l'accertamento   delle   prescritte   condizioni
sanitarie sia intervenuto a seguito di  istanza  presentata  dopo  il
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 
  4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente  legge  non
e' compatibile con  analoghe  prestazioni  concesse  per  invalidita'
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. 
  5. Resta salva per l'interessato  la  facolta'  di  optare  per  il
trattamento piu' favorevole. 
  6.  L'indennita'  di  accompagnamento  e'  concessa  ai   cittadini
residenti nel territorio nazionale. 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
          Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento 
  1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita  con
leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue. 
  2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa: 
    a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; 
    b) ai  cittadini  nei  cui  confronti  sia  stata  accertata  una
inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si  trovino
nella impossibilita' di deambulare senza  l'aiuto  permanente  di  un
accompagnatore  o,  non  essendo  in  grado  di  compiere  gli   atti
quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. 
  3. Fermi restando i  requisiti  sanitari  previsti  dalla  presente
legge, l'indennita' di accompagnamento non e'  incompatibile  con  lo
svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai  minorati
nei  cui  confronti  l'accertamento   delle   prescritte   condizioni
sanitarie sia intervenuto a seguito di  istanza  presentata  dopo  il
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 
  4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente  legge  non
e' compatibile con  analoghe  prestazioni  concesse  per  invalidita'
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. 
  5. Resta salva per l'interessato  la  facolta'  di  optare  per  il
trattamento piu' favorevole. 
  6.  L'indennita'  di  accompagnamento  e'  concessa  ai   cittadini
residenti nel territorio nazionale.