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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal: 10-9-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica in data 13 aprile
1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro  n.
73,  atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino
Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato  conferito  l'incarico
della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
aprile 1988 (registrato alla Corte  dei  conti  il  15  giugno  1988,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per
la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al
medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dagli
adempimenti  concernenti  il pubblico impiego rimessi da disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti  gli  articoli  1  e  26  della legge 29 marzo 1983, n. 93, che
disciplinano  l'ambito  di  applicazione  della   legge   stessa   ed
individuano,  con  alcune  eccezioni  per  particolari  categorie del
personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale  cui
si applica la legge medesima;
Visto  l'art.  12  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di
pervenire  alla  omogeneizzazione  delle  posizioni  giuridiche   dei
dipendenti   delle   pubbliche  amministrazioni,  prevede  che  siano
disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i  comparti  di
contrattazione  collettiva,  specifiche  materie  concordate  tra  le
parti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
concernente  la  determinazione  e  composizione  dei   comparti   di
contrattazione  collettiva  di  cui  all'art.  5 della legge 29 marzo
1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n.
13, recante norme risultanti dalla disciplina  prevista  dall'accordo
intercompartimentale,  di  cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, relativo al triennio 1985-87;
Vista  la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1988);
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e
dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 con la
quale respinte o ritenute  inammissibili  le  osservazioni  formulate
dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di
non  partecipare  alle  trattative,  e'  stata  autorizzata,   previa
verifica   delle   compatibilita'   finanziarie,   la  sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo intercompartimentale  raggiunta  in  data  29
luglio  1988  fra  la  delegazione  di  parte pubblica, composta come
previsto dallo stesso art. 12, e le  confederazioni  sindacali  CGIL,
CISL,    UIL,   CIDA,   CONFSAL   e   CILDI:   accordo   sottoscritto
successivamente in data 3 agosto 1988  da  CISNAL,  CISAL,  CONFEDIR,
CISAS ed USPPI partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito
successivamente le seguenti confederazioni sindacali non partecipanti
alle trattive: CONFAIL e CONFILL in data 4 agosto 1988;
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e
dell'ultimo  comma  dell'art.  6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai
fini del recepimento dell'emanazione con decreto del Presidente della
Repubblica  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina  dell'accordo
intercompartimentale per il triennio 1988-1990, di cui al citato art.
12;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
                    Campo di applicazione e durata
1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente decreto, che recepisce
l'accordo intercompartimentale per il  triennio  1988-90  di  cui  in
premessa,   si   applicano  a  tutti  i  comparti  di  contrattazione
collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2.  Le disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1o
gennaio 1988-31 dicembre 1990.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  Il  testo  aggiornato  della  legge 29 marzo 1983, n. 93
          (Legge-quadro sul pubblico impiego), con  le  modifiche  di
          cui  alla  legge 8 agosto 1985, n. 426, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto  1985.  Si
          trascrive il testo degli articoli 1, 5, 6, 12 e 26 di detta
          legge:
          "Art.   1  (Ambito  di  applicazione  della  legge).  -  Le
          disposizioni della presente  legge  costituiscono  principi
          fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche,  ad  ordinamento
          autonomo,   delle   regioni   a  statuto  ordinario,  delle
          provincie, dei comuni e di  tutti  gli  enti  pubblici  non
          economici  nazionali,  regionali  e  locali si attengono ad
          esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
          I  principi  desumibili  dalle  disposizioni della presente
          legge costituiscono, altresi', per  le  regioni  a  statuto
          speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano
          norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   della
          Repubblica".
          "Art.   5   (Comparti).   -   I  pubblici  dipendenti  sono
          raggruppati  in  un  numero   limitato   di   comparti   di
          contrattazione   collettiva.   Per   ciascun   comparto  le
          delegazioni di cui agli articoli seguenti  provvedono  alla
          stipulazione  di un solo accordo, salvo quanto previsto dal
          successivo articolo 12.  La determinazione del  numero  dei
          comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con
          decreto del  Presidente  della  Repubblica,  a  seguito  di
          delibera  del  Consiglio dei Ministri, adottata su proposta
          del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base  degli
          accordi   dallo   stesso  definiti  con  le  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          sentite  le  regioni  e previa comunicazione al Parlamento.
          Eventuali variazioni nel numero e  nella  composizione  dei
          comparti   sono   disposte  con  il  medesimo  procedimento
          previsto nel comma precedente.  Il comparto comprende,  nel
          rispetto  delle  autonomie  costituzionalmente garantite, i
          dipendenti di piu' settori della  pubblica  amministrazione
          omogenei  o  affini".   "Art.  6  (Accordi  sindacali per i
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo).  -  Per  gli  accordi riguardanti i
          dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento   autonomo,  la  delegazione  e'  composta  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la
          funzione  pubblica  da  lui  delegato, che la presiede, dal
          Ministro del tesoro, dal  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e dal Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale.   La  delegazione  e'  integrata   dai
          Ministri   competenti  in  relazione  alle  amministrazioni
          comprese nei comparti.  I Ministri, anche  in  ordine  alle
          disposizioni  degli  articoli  seguenti,  possono  delegare
          sottosegretari in base alle norme vigenti.  La  delegazione
          sindacale    e'    composta    dai   rappresentanti   delle
          organizzazioni   nazionali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative   per   ogni   singolo   comparto  e  delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.   Le  delegazioni,  che  iniziano  le trattative
          almeno  otto  mesi  prima  della  scadenza  dei  precedenti
          accordi,  debbono  formulare  una  ipotesi di accordo entro
          quattro mesi dall'inizio delle trattative.  Nel corso delle
          trattative   la   delegazione   governativa   riferisce  al
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   organizzazioni   sindacali
          dissenzienti  dall'ipotesi  di  accordo o che dichiarino di
          non partecipare  alle  trattative  possono  trasmettere  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e ai Ministri che
          compongono la delegazione le loro osservazioni.
          Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro  il  termine di trenta
          giorni  dalla   formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni
          di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione;
          in  caso  di  determinazione  negativa  le   parti   devono
          formulare  entro  il  termine  di sessanta giorni una nuova
          ipotesi di accordo,  sulla  quale  delibera  nuovamente  il
          Consiglio dei Ministri.
          Entro  il  termine  di sessanta giorni dalla sottoscrizione
          dell'accordo, con decreto del Presidente della  Repubblica,
          previa  delibera  del Consiglio dei Ministri, sono recepite
          ad emanate le norme risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo".
          "Art.  12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo
          restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine
          di   pervenire   alla   omogeneizzazione   delle  posizioni
          giurdiche dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni,
          sono  disciplinate  mediante  accordo  unico  per  tutti  i
          comparti specifiche materie concordate  tra  le  parti.  In
          particolare:  le  aspettative,  i congedi e i permessi, ivi
          compresi quelli per malattia e  maternita',  le  ferie,  il
          regime  retributivo  di attivita' per qualifiche funzionali
          uguali o assimilate, i criteri per  i  trasferimenti  e  la
          mobilita',  i  trattamenti  di  missione e di trasferimento
          nonche'  i  criteri  per  la   eventuale   concessione   di
          particolari      trattamenti     economici     integrativi,
          rigorosamente collegati a specifici requisiti  e  contenuti
          delle prestazioni di lavoro.
          La   delegazione  della  pubblica  amministrazione  per  la
          contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e'
          composta  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede,   dal  Ministro  del  tesoro,  dal  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per
          ogni   regione   designato   dalle   stesse,   da    cinque
          rappresentanti    delle   associazioni   di   enti   locali
          territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici
          non    economici    designati   secondo   quanto   disposto
          dall'articolo 7.
          La  delegazione delle oerganizzazioni sindacali e' composta
          da tre rappresentanti per ogni confederazione  maggiormente
          rappresentativa su base nazionale.
          Si  applicano le regole procedimentali di cui al precedente
          articolo  6  e  di  cui  all'ultimo  comma  dei  precedenti
          articoli 8 e 10".
          "Art.  26  (Disposizioni  speciali). - La presente legge si
          applica anche ai dipendenti degli  istituti  autonomi  case
          popolari,  della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di
          commercio.
          Restano  disciplinati dalle rispettive normative di settore
          il personale militare e quello della carriera diplomatica e
          della polizia di Stato.
          Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li
          riguardano  gli  ordinamenti  giuridici  ed  economici  dei
          magistrati  ordinari  e  amministrativi,  degli  avvocati e
          procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli  enti
          che  svolgono  la  loro attivita' nelle materie contemplate
          nell'articolo  1   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
          Sino  all'entrata  in  vigore  della legge di riforma della
          dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il
          trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato
          ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui  alla
          legge 20 marzo 1975, n. 70".
          -  Il  D.P.R.  n.  68/1986 reca disposizioni concernenti la
          determinazione   e    composizione    dei    comparti    di
          contrattazione   collettiva,   di   cui  all'art.  5  della
          legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,  ed
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 66 del 20 marzo 1986.
          -   Il  D.P.R.  n.  13/1986  reca  norme  risultanti  dalla
          disciplina prevista dall'accordo  intercompartimentale,  di
          cui  all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87 ed e' stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 27
          del 3 febbraio 1986.
          -  Si  trascrive  il testo dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1
          della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
          "9.  Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29
          marzo 1983, n. 93, la spesa  per  gli  anni  1989  e  1990,
          relativa  ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991
          del  personale  delle  amministrazioni  statali,   compreso
          quello    delle   aziende   autonome,   resta   determinata
          rispettivamente in  lire  600  miliardi  e  in  lire  1.000
          miliardi;  tali  somme,  comprensive  delle  disponibilita'
          occorrenti  per  l'adeguamento   delle   retribuzioni   del
          personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in
          apposito fondo da istituite nello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
          relative alla ripartizione del fondo stesso.
          10.  Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 15 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le provincie  ed  i
          comuni,  nonche' gli enti pubblici non economici provvedono
          ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990  le
          ricorse    occorrenti    al   finanziamento   dei   rinnovi
          contrattuali.
          11.  L'incremento  della  spesa complessiva derivante dagli
          aumenti dei trattamenti economici del personale determinati
          con  i  criteri  di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28
          febbraio 1986, n. 41, non deve annualmente superare, per le
          amministrazioni  e  gli  enti  a cui si applica la predetta
          norma, il  tasso  di  inflazione  programmato  in  sede  di
          relazione previsionale e programmatica".
          Nota all'art. 1:
          Il  testo  dell'art.  5  della  legge-quadro  sul  pubblico
          impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' stato riportato nelle note
          alle premesse.