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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988, n. 396

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988
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Testo in vigore dal: 10-9-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli articoli 2 e 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n.
67 (legge finanziaria 1988);
  Vista  la  legge  26 luglio 1939, n. 1037, relativa all'ordinamento
della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 giugno 1988;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   Presso   la  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito
l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato,
al quale e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei
servizi centrali della stessa Ragioneria  generale  con  funzioni  di
ispettore generale capo.
  2.  Il  predetto  Ispettorato,  oltre ai compiti di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, provvede, anche ai  sensi
e  per  gli effetti delle norme di contabilita' generale dello Stato,
al coordinamento ed alla valutazione dei flussi finanziari degli enti
del  settore  pubblico  allargato  la  cui  attivita' ha riflesso sul
bilancio dello Stato.
  3.  Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ispettorato e'
articolato  in  uno  o  piu'  servizi  e  in  apposite  divisioni  da
determinarsi  con decreti del Ministro del tesoro, in relazione anche
ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee  attualmente  svolte
dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Il  quinto  comma  dell'art.  87  della  Costituzione
          stabilisce che il Presidente della Repubblica promulghi  le
          leggi  ed  emani  i  decreti  aventi  valore  di  legge e i
          regolamenti.
             -  Il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67
          (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di
          riforma delle norme sul bilancio e  la  contabilita'  dello
          Stato,  la  copertura finanziaria delle leggi che importino
          nuove  o  maggiori  spese,  ovvero   minori   entrate,   e'
          determinata    esclusivamente    attraverso   le   seguenti
          modalita':
               a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
          fondi speciali previsti  dall'articolo  10  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468, restando precluso sia l'utilizzo di
          accantonamenti del conto capitale per iniziative  di  parte
          corrente,   sia   l'utilizzo   per  finalita'  difformi  di
          accantonamenti   per   regolazioni    contabili    e    per
          provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. E'
          inoltre esclusa l'utilizzazione della facolta' prevista dal
          sesto  e  settimo comma dell'articolo 10 della citata legge
          n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente  salvo
          che  la  copertura  finanziaria  non  si  riferisca a spese
          aventi strutturalmente carattere retroattivo;
               b)  mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite  in conti correnti presso la Tesoreria statale, si
          procede  alla  contestuale  iscrizione   nello   stato   di
          previsione  della  entrata delle risorse da utilizzare come
          copertura;
               c)  a  carico  o  mediante riduzione di disponibilita'
          formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli  di  natura
          non  obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello
          stesso  esercizio,  di  variazioni  legislative  volte   ad
          incrementare  i  predetti  capitoli. Ove si tratti di oneri
          continuativi pluriennali, nei due  esercizi  successivi  al
          primo  stanziamento  di  competenza  dei suddetti capitoli,
          detratta la somma utilizzata come copertura  potra'  essere
          incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione
          programmato   in   sede   di   Relazione   previsionale   e
          programmatica.  A  tale  forma  di  copertura  si puo' fare
          ricorso solo dopo che il Governo abbia  accertato,  con  la
          presentazione  del  disegno  di  legge  di assestamento del
          bilancio, che le disponibilita'  esistenti  presso  singoli
          capitoli  non debbano essere utilizzate per far fronte alle
          esigenze di integrazione di altri stanziamenti di  bilancio
          che  in  corso  di  esercizio  si rivelino sottostimati. In
          nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra
          natura  le  economie  che  si  dovessero  realizzare  nella
          categoria  "Interessi"  e  nei  capitoli  di  stipendi  del
          bilancio  dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e
          12, primo comma, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  non
          possono  essere  esercitate  per  l'iscrizione  di  somme a
          favore di capitoli le cui  disponibilita'  siano  state  in
          tutto  o  in  parte  utilizzate per la copertura di nuove o
          maggiori spese disposte con legge:
               d)  mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate.  Nel  1988   si   applica   la
          limitazione   prevista   dal   comma   5,  ultimo  periodo,
          dell'articolo 1.
             2.  I  disegni  di legge e gli emendamenti di iniziativa
          governativa che comportino nuove o  maggiori  spese  ovvero
          diminuzioni  di  entrate  devono  essere  corredati  da una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero del tesoro, sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
          e  delle  relative coperture, con la specificazione, per la
          spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali
          fino  alla  completa attuazione delle norme e, per le spese
          in conto capitale, della modulazione relativa ai primi  tre
          anni  di  attuazione  e dell'onere complessivo in relazione
          agli  obiettivi  fisici  previsti.   Nella  relazione  sono
          indicati   i   dati   e   i   metodi   utilizzati   per  la
          quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile  per  la
          verifica  tecnica  in sede parlamentare secondo le norme da
          adottare con i regolamenti parlamentari.
             3.   Le   commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  2  per
          tutte  le  disposizioni  legislative  al loro esame ai fini
          della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da
          esse recati da svolgere in sede parlamentare.
             4.   Per   le   disposizioni   legislative   in  materia
          pensionistica la  relazione  di  cui  ai  commi  precedenti
          contiene  un  quadro  analitico  di  proiezioni finanziarie
          almeno decennali, riferite  all'andamento  delle  variabili
          collegate  ai  soggetti  beneficiari.  Per  le disposizioni
          legislative in materia di  pubblico  impiego  la  relazione
          contiene  i  dati  sul  numero  dei  destinatari, sul costo
          unitario, sugli automatismi  diretti  e  indiretti  che  ne
          conseguono  fino  alla  loro  completa  attuazione, nonche'
          sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico
          di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
             5.  Il  disegno  di  legge  finanziaria,  presentato dal
          Governo  al  Parlamento,  per  ciascun   anno   finanziario
          considerato   nel  bilancio  triennale,  puo'  disporre  in
          materia di nuove spese correnti, incluse le  finalizzazioni
          nuove  del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente
          entro  i  limiti   delle   maggiori   entrate   tributarie,
          extra-tributarie   e   contributive   o   delle   riduzioni
          permanenti di autorizzazioni  di  spesa  corrente  in  esso
          contestualmente previste.
             6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette una
          relazione sulla tipologia delle  coperture  adottate  nelle
          leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di
          quantificazione degli oneri.
             7.   Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
          di  entrate,  il  Governo ne da' notizia tempestivamente al
          Parlamento con relazione del Ministro del tesoro  e  assume
          le conseguenti iniziative. La stessa procedura e' applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della  Corte  costituzionale  recanti interpretazioni della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri".
             -  L'art. 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67
          (Legge finanziaria 1988), cosi' dispone:
             "10.  In relazione alle funzioni attribuite al Ministero
          del tesoro dall'articolo 2, si provvede,  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  da  emanarsi entro tre mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione pubblica, alla rideterminazione
          degli Ispettorati generali della Ragioneria generale  dello
          Stato,  elevando  il  loro  numero da sette a nove, nonche'
          alla definizione di un  diverso  livello  funzionale  delle
          ragionerie  centrali  di  maggiore  importanza  nel  numero
          massimo di cinque. Con lo  stesso  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   sono  soppressi  e  ridotti  posti  di
          qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori  ruolo,
          in  numero  tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori
          spese a carico del bilancio dello Stato".
             -  La  legge  26  luglio  1939,  n.  1037,  contiene  la
          disciplina fondamentale sull'ordinamento e sulla  struttura
          della   Ragioneria   generale   dello  Stato.  Modifiche  e
          integrazioni   a   detta   legge   sono   state   apportate
          principalmente  con  i  seguenti  provvedimenti: D.P.R.  30
          giugno 1955, n. 1544; legge 16 agosto 1962, n. 1291 e legge
          7 agosto 1985, n. 427.
             -  La  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  prevede  le
          modalita' per la soppressione e messa  in  liquidazione  di
          enti  di  diritto  pubblico e di altri enti sotto qualsiasi
          forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
          comunque  interessanti  la  finanza  statale.  Modifiche  e
          integrazioni   a   detta   legge   sono   state   apportate
          principalmente  con  le  leggi  8 agosto 1980, n. 441, e 10
          maggio 1982, n. 271.
             -  Il  D.P.R.  30  giugno  1972,  n.  748,  contiene  la
          disciplina    delle     funzioni     dirigenziali     nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
             -  La legge 16 aprile 1987, n. 183, per la parte che qui
          interessa, disciplina con gli articoli da 5 a 8  (riportati
          in  nota  all'art. 2) l'amministrazione e la gestione fuori
          bilancio del Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  1,  comma  1, della legge 7 agosto
          1985, n. 427, e' il seguente:
             "Art.  1  (Istituzione  e composizione del consiglio dei
          consulenti  economici).  -  1.  E'  istituito   presso   la
          Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti
          economici cui e' stato affidato il compito di:
              1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia
          del  Paese  anche  in  relazione  ai   rapporti   economici
          internazionali,   all'uopo   istituendo   apposita   unita'
          statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;
              2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine
          formulati dalle  amministrazioni  competenti,  al  fine  di
          predisporre  gli  elementi  econoomici  necessari  per  una
          razionale impostazione del bilancio dello Stato  annuale  e
          pluriennale;
              3)  operare  stime  sulla gestione di cassa del settore
          pubblico  allargato,  in  stretto   collegamento   con   la
          Direzione generale del tesoro;
              4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio
          ed i risultati dell'attivita' di  controllo  sulla  finanza
          pubblica  per  mettere  in  particolare  evidenza  i  costi
          sostenuti ed i risultati conseguiti per  ciascun  servizio,
          programma  e  progetto  in  relazione agli obiettivi e agli
          indirizzi del programma di Governo".