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LEGGE 3 agosto 1988, n. 327

Norme in materia di misure di prevenzione personali.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2011)
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Testo in vigore dal: 24-8-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA:
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'istituto  della  diffida  del  questore di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni  richiamo
allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato.
  2.  Con  l'entrata  in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca
di  licenze ed autorizzazioni, nonche' i provvedimenti di diniego, di
revoca o di sospensione della patente di guida emessi in  conseguenza
della diffida.
  3.  Tuttavia  alle  diffide emanate entro il triennio precedente la
data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti
dal  primo  comma  dell'articolo  3  della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come  modificato  dall'articolo  4  della  presente  legge,  e'
attribuita  l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423,  come  modificato  dall'articolo  5  della
presente legge.
  4.  Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione gia'
definiti, quelli in corso conservano efficacia:
    a)  se  iniziati  in  forza  di diffida emanata entro il triennio
precedente la data di entrata in vigore della presente legge;
    b)  se  iniziati  a  norma  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA:
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'istituto  della  diffida  del  questore di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni  richiamo
allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato.
  2.  Con  l'entrata  in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca
di  licenze ed autorizzazioni, nonche' i provvedimenti di diniego, di
revoca o di sospensione della patente di guida emessi in  conseguenza
della diffida.
  3.  Tuttavia  alle  diffide emanate entro il triennio precedente la
data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti
dal  primo  comma  dell'articolo  3  della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come  modificato  dall'articolo  4  della  presente  legge,  e'
attribuita  l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423,  come  modificato  dall'articolo  5  della
presente legge.
  4.  Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione gia'
definiti, quelli in corso conservano efficacia:
    a)  se  iniziati  in  forza  di diffida emanata entro il triennio
precedente la data di entrata in vigore della presente legge;
    b)  se  iniziati  a  norma  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.