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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1988, n. 255

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/07/1988
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Testo in vigore dal: 22-7-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del  Servizio  sanitario  nazionale  che   prevedeva   una   uniforme
disciplina  del  trattamento  economico  e  normativo del personale a
rapporto convenzionale con le unita'  sanitarie  locali  mediante  la
stipula  di  accordi  collettivi  nazionali  tra  le  delegazioni del
Governo, delle  regioni  e  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
d'Italia   (ANCI)   e   le   organizzazioni   sindacali  maggiormente
rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;
  Visto  l'art.  9  della  legge  23  marzo  1981, n. 93, concernente
disposizioni integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102,
recante  nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato
la suddetta delegazione con i  rappresentanti  designati  dall'Unione
nazionale  comuni  comunita'  enti montani (UNCEM), in rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali;
  Visto  l'art.  24,  ultimo  comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730;
  Preso  atto  che  in  data  3  febbraio  1988 e' stato stipulato un
accordo collettivo nazionale per la disciplina  dei  rapporti  con  i
chimici  ambulatoriali,  sottoscritto  ai  sensi  dell'art.  48 della
citata legge n. 833 del 1978;
  Visto  il  secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del
1978  sulle  procedure  di  attuazione   degli   accordi   collettivi
nazionali;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
  E'  reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con  i  chimici  ambulatoriali,  sottoscritto  ai  sensi
dell'art.  48  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, riportato nel
testo allegato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1988
 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 14