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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 233

Attuazione della direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

note: Entrata in vigore del decreto: 13/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/09/2003)
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Testo in vigore dal: 13-7-1988
al: 4-10-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti normativi comunitari; 
  Vista la direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per
la protezione delle galline ovaiole in batteria, indicato nell'elenco
B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Considerato che in data 16 febbraio 1988, ai termini  dell'art.  15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il  Governo  ad
emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto  elenco
B,  e'  stato  inviato  lo  schema  del  presente  provvedimento   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; 
 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  misure  minime  per   la
protezione delle galline ovaiole in batteria da sofferenze inutili ed
eccessive. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.