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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1999)
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Testo in vigore dal: 13-10-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti normativi comunitari; 
  Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai  rischi  di  incidenti
rilevanti connessi con determinate  attivita'  industriali,  indicata
nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai  termini  dell'articolo
15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega  il  Governo
ad emanare norme attuative  delle  direttive  indicate  nel  predetto
elenco C, e' stato inviato lo schema del  presente  provvedimento  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno,  del  bilanci  e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
sanita', dell'ambiente, per il coordinamento della protezione  civile
e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))