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LEGGE 9 maggio 1988, n. 167

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito.

note: Entrata in vigore della legge: 08/06/1988
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 8-6-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  quota  di  partecipazione  italiana al capitale della Banca
europea  per  gli  investimenti,  stabilita   dall'articolo   4   del
protocollo  dello  statuto  della Banca medesima, annesso all'accordo
ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre  1957,  n.  1203,  e
successivamente  modificato  con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9
dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, e 18  aprile  1984,
n.  88,  e'  aumentata  a  5.508.725.000  di ECU, in conformita' alla
decisione adottata l'11 giugno 1985  dal  Consiglio  dei  governatori
della Banca stessa.
  2.  La  quota  da  versare  rappresentera'  il 7,5 per cento di ECU
2.988.725.000, pari a ECU 224.154.375, e sara' corrisposta in  dodici
rate  semestrali, di uguale importo, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre
1993.
  3.  E'  autorizzato  altresi'  il  pagamento di ECU 16.875.000, per
adeguare la quota di sottoscrizione italiana a quelle della  Francia,
della Repubblica federale tedesca e del Regno Unito. Tale somma sara'
versata in quattro semestralita', entro il 31 ottobre 1987.
  4. Per compensare l'aumento dei diritti dell'Italia sulle riserve e
sugli accantonamenti della predetta Banca al  31  dicembre  1985,  e'
autorizzato  infine  il  pagamento  di ECU 97.487.865, da versarsi in
dieci semestralita', entro il 31 ottobre 1990. Tale  pagamento  sara'
effettuato  presso  la  Banca medesima in favore degli altri maggiori
sottoscrittori del capitale:  Francia, Repubblica federale tedesca  e
Regno Unito.
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          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali e' operato il rinvio e
          delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Si  riportano  qui di seguito, nel loro ordine, i titoli
          delle leggi citate:
              Legge 14 ottobre 1957, n. 1203: "Ratifica ed esecuzione
          dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma  il  25
          marzo 1957: a) trattato che istituisce la Comunita' europea
          dell'energia atomica ed  atti  allegati;  b)  trattato  che
          istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati;
          c) convenzione relativa ad alcune istituzioni  comuni  alle
          Comunita' europee".
              Legge 27 dicembre 1973, n. 876: "Aumento della quota di
          partecipazione dell'Italia al capitale della Banca  europea
          per gli investimenti (BEI)".
              Legge  9 dicembre 1977, n. 956: "Aumento della quota di
          partecipazione dell'Italia al capitale della Banca  europea
          per gli investimenti (BEI)".
              Legge   29  settembre  1980,  n.  579:  "Aumento  della
          partecipazione    italiana    a    organismi     finanziari
          internazionali".
              Legge  18  aprile  1984, n. 88: "Aumento della quota di
          partecipazione dell'Italia al capitale della Banca  europea
          per gli investimenti".