stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 maggio 1988, n. 160

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 21/05/1988
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 21-5-1988
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in  materia
previdenziale, di occupazione giovanile  e  di  mercato  del  lavoro,
nonche' per il potenziamento del sistema  informatico  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, e' convertito in legge con  le
seguenti modificazioni: 
  All'articolo 2: 
   al comma 1, le parole: "commi  11  e  12"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 11, 12 e 13"; 
   al comma 3, sono premesse le parole: "A  partire  dal  periodo  di
paga in corso al 1° gennaio 1988"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "6-bis.  I  datori  di  lavoro,  per  i  lavoratori  utilizzati  in
conseguenza  di  contratti  stipulati  e  di   obbligazioni   assunte
anteriormente  al  9  gennaio  1986,  sono   esonerati   dall'obbligo
assicurativo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre  che  non  siano  operanti
clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano  di
traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del
decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati  con  compagnie
di assicurazione privata, purche'  la  copertura  assicurativa  offra
prestazioni    non    inferiori,    complessivamente,    a     quelle
dell'assicurazione obbligatoria". 
  All'articolo 3: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. La facolta' di pensionamento anticipato di cui  all'articolo  1
della legge 31 maggio 1984, n. 193,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che
diano comunicazioni  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale"; 
   dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
   "1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981,  n.  155,
trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato dipendenti dalle  aziende  edili  che  occupano
piu' di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro
il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi  dell'articolo
2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675,  nel
limite di centocinquanta unita'. 
  1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato  devono
essere presentate entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro  trenta
giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale fissa con decreto i criteri di formazione  della  graduatoria
tenendo conto dell'anzianita' anagrafica e di servizio  nell'azienda,
nonche' della entita' di eccedenza del personale. 
  1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis del
presente articolo,  valutati  in  lire  6.300  milioni  nel  triennio
1988-1990,  si  provvede  mediante  corrispondente   prelievo   dalle
disponibilita' della gestione speciale di cui all'articolo  26  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845"; 
   al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole:  "e'  disposta"  sono
aggiunte  le  seguenti:  ",   in   coerenza   con   quanto   previsto
nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,"; 
   dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. L'articolo  21  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  si
interpreta nel senso che la retribuzione  pensionabile  va  calcolata
sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili,  rivalutate
a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge  29  maggio
1982, n. 297, e relative alle ultime  duecentosessanta  settimane  di
contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione  media
pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI  con
decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le  retribuzioni  annue  di
cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  relative  al
quinquennio  precedente  il   1°   gennaio   1988   sono   prese   in
considerazione entro il limite pari al  doppio  dei  massimali  annui
INPDAI in vigore  nel  suddetto  quinquennio,  secondo  le  modalita'
applicative che saranno stabilite con il  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "3-bis. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988,  n.
67, e' sostituito dal seguente: 
  '56. La disciplina di cui all'articolo  1  della  legge  31  maggio
1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua  a
trovare applicazione dal 1° gennaio sino  al  31  dicembre  1988.  Il
relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e  in
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990'". 
  All'articolo 4: 
   dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,
n. 56, e' sostituito dal seguente: 
  '1. Le amministrazioni dello Stato anche ad  ordinamento  autonomo,
gli enti pubblici non economici a carattere nazionale  e  quelli  che
svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e  le
unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni  dei  lavoratori  da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali  per  i  quali  non  e'
richiesto il  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della  scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni  effettuate  tra  gli  iscritti
nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano  la
professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti  previsti  per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati  numericamente  alla
selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante  dalle  liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti'. 
  4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,  trova
applicazione  anche  nei  casi  di  assunzione  a  tempo  determinato
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo  1971,
n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n.  70,  nonche'
in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a
statuto  ordinario,  nelle  province,  nei  comuni  e  nelle   unita'
sanitarie locali. 
  4-quater. All'emanazione del  decreto  previsto  dall'articolo  16,
commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si  provvede  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della  legge  28  febbraio
1987, n. 56, e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4- bis  del
presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989.  Sino  al  31
dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente. 
  4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo  16  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, si applicano anche  al  personale  non  docente
della scuola". 
  All'articolo 6: 
   al comma 2, le parole: "comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti:
"comma 3"; 
   al comma 3, dopo  le  parole:  "istituiti  nel  suo  ambito"  sono
aggiunte le seguenti: "sulla base degli elementi di cui al  comma  4,
lettera a),"; e le parole: "commi 4, 5 e  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 4 e 5"; 
   al comma 4, la lettera a) e' sostituta dalla seguente: 
   "a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento  di
cui  al  comma  3  rilevanti  per  la   valutazione   dei   parametri
occupazionali, sotto il profilo quantitativo  e,  soprattutto,  sotto
quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia  formativa
ed alla capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica"; 
   al comma 8, le  parole:  "o  da  persona  da  lui  delegata"  sono
sostituite dalle seguenti: "o da un sottosegretario di Stato  da  lui
delegato"; 
   al comma 10, le  parole:  "540  miliardi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "533 miliardi". 
  All'articolo 7: 
   al comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "La
retribuzione di riferimento per la  determinazione  della  indennita'
giornaliera  di   disoccupazione   e'   quella   media   soggetta   a
contribuzione, e comunque non inferiore  alla  retribuzione  prevista
dai contratti nazionali e provinciali  di  categoria,  dei  tre  mesi
precedenti l'inizio  del  periodo  di  disoccupazione,  calcolata  in
relazione  al  numero  delle  giornate  di  lavoro  prestate.  Per  i
lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione  di  riferimento  e'
quella  percepita  nell'anno  1987  e  comunque  non  inferiore  alla
retribuzione  prevista  dai  contratti  nazionali  e  provinciali  di
categoria"; 
   al comma 4, nel primo e nel terzo periodo,  le  parole:  "a  tempo
determinato" sono soppresse; 
   al comma 5, le parole: "31  maggio  1988"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 1988"; e sono aggiunte, in fine, le  parole:  "I
lavoratori che non possano  far  valere  il  requisito  dell'anno  di
contribuzione di cui al comma  3  devono  corredare  la  domanda  con
apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante  il
numero  delle  giornate  prestate  nell'anno  1987  e   la   relativa
retribuzione  corrisposta.  Il  datore  di  lavoro  che  rifiuti   di
rilasciare ai lavoratori gia' occupati  alle  proprie  dipendenze  la
predetta dichiarazione, ovvero  dichiari  dati  infedeli,  e'  tenuto
comunque al pagamento  della  somma  di  lire  200.000  a  titolo  di
sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la  dichiarazione  si
riferisce"; 
   il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto  a
lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie  di  gestione
realizzate dalla separata contabilita' degli interventi  straordinari
di  cassa  integrazione  guadagni  degli  operai  dell'industria  per
effetto  dell'attuazione  dell'articolo  8,  e,  quanto  a  lire  207
miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1988,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento 'Fondo  per  il  rientro  dalla  disoccupazione,  in
particolare nei territori del Mezzogiorno'". 
  Dopo l'articolo 7, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 7-bis. - 1. I lavoratori  frontalieri  italiani  occupati  in
Svizzera  con  contratto  di  lavoro  stagionale  hanno  diritto   ai
trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla  legge  12  giugno
1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da
quelli  iniziati  nel  secondo   semestre   dell'anno   1987.   Detti
trattamenti spettano per tutte  le  giornate  di  sosta  fino  ad  un
massimo di novanta,  detratte  quelle  eventualmente  retribuite  dal
datore di lavoro svizzero. 
  2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre  del  1987,
la domanda di prestazione, redatta su apposito  modulo,  deve  essere
presentata alla competente sede provinciale  dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  corredata
dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore  di
lavoro   utilizzato    nell'assicurazione    svizzera    contro    la
disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di  lavoro,  i
termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonche'  il  numero
delle giornate eventualmente retribuite, nel  predetto  periodo,  dal
datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti i permessi
di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987  e  1988.  In  caso  di
mancata  iscrizione  nelle  liste  di  collocamento,   i   lavoratori
interessati devono presentare una dichiarazione  di  responsabilita',
resa ai sensi dell'articolo 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
attestante  la  mancata  occupazione  durante  il  periodo  di  sosta
stagionale. 
  3. Per le domande di  prestazione  relative  ai  periodi  di  sosta
stagionale successivi alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente   decreto,   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della  legge  12  giugno
1984, n. 228. In ogni  caso  l'attestato  rilasciato  dal  datore  di
lavoro,   utilizzato   nell'assicurazione    svizzera    contro    la
disoccupazione, dovra' contenere l'indicazione dei termini iniziale e
finale del  periodo  di  sosta,  nonche'  il  numero  delle  giornate
eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di  lavoro
svizzero. 
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si
fa fronte con le disponibilita' della separata  contabilita'  di  cui
all'articolo 1,  comma  2,  della  legge  12  giugno  1984,  n.  228,
utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della
legge stessa". 
  All'articolo 8: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le imprese che si avvalgono degli  interventi  di  integrazione
salariale straordinaria sono in ogni caso tenute  al  versamento  del
contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge
20  maggio  1975,  n.  164,  nella   misura   del   4,5   per   cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta
al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti"; 
  dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo  a  quello
in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto, il contributo addizionale di  cui  all'articolo
16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' dovuto anche
dalle imprese esercenti attivita' commerciale che  occupano  piu'  di
mille dipendenti"; 
   il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto  dell'articolo
21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464. 
  2-bis.  Il  secondo  periodo  del  comma  5  dell'articolo  1   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' sostituito dal seguente: 'Le
quote di accantonamento relative alla retribuzione  persa  a  seguito
della riduzione dell'orario di  lavoro  sono  a  carico  della  cassa
integrazione guadagni'"; 
   al comma 7, le parole: "a quello previsto al  comma  1,  calcolato
sull'"; sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento dell'"; ed e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  presente  disposizione
trova applicazione per i contratti di formazione e  lavoro  stipulati
in data successiva al 31 marzo 1988"; 
   al comma 8,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le  domande  di
integrazione  salariale  presentate  successivamente  alla  data   di
entrata in vigore del presente decreto"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle
societa' sottoposte alla procedura di  amministrazione  straordinaria
nonche' alle societa' di reimpiego dei  lavoratori  costituite  dalla
GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28  novembre
1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.
807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n.  63,
dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982,  n.
482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 
684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 
23, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  aprile  1985,  n.
143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31  maggio  1984,  n.
193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre  1987,  n.  366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,  n.  452.
Il comma 1 non trova altresi' applicazione per le imprese  sottoposte
a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione  controllata,
e per quelle  di  cui  al  decreto-legge  10  giugno  1977,  n.  291,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.  501,  e
successive modificazioni ed integrazioni". 
  All'articolo 9: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro  e
della previdenza sociale, al fine di provvedere  alle  necessita'  di
ammodernamento  e  potenziamento  dei  propri  servizi   centrali   e
periferici  per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dalla  legge  28
febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte
alla costituzione di un sistema  informatico  sull'intero  territorio
nazionale, puo' stipulare direttamente contratti  e  convenzioni  per
l'acquisizione di impianti e  attrezzature,  programmi  e  consulenza
progettuale   e   tecnico-organizzativa,   con   soggetti   pubblici,
universita', centri di  ricerca  o  soggetti  privati  di  comprovata
esperienza nel settore specifico e di documentata idoneita'  tecnica,
anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, alla
legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge  7  novembre  1981,  n.
631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con  esclusione
di ogni forma di gestione fuori bilancio"; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Al fine di fronteggiare  urgenti  ed  indilazionabili  esigenze
funzionali degli uffici del lavoro  e  della  massima  occupazione  e
delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei
mezzi  strumentali  per  realizzare  il  sistema  informatico   delle
procedure di  avviamento  al  lavoro  ed  in  particolare  di  quelle
previste dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  18
settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16  della
legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e' autorizzato ad assumere,  in  via  eccezionale,
con contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a  dodici
mesi, duemila unita' di personale da adibire a mansioni impiegatizie. 
All'assunzione delle predette unita' si provvede  mediante  concorsi,
su base regionale, per titoli e colloquio su materie  attinenti  alle
mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli  da  valutare  e
delle materie oggetto del  colloquio  si  provvede  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro per la funzione publica. Il bando  di  concorso  e'  emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.  Le  procedure  concorsuali  devono
concludersi entro novanta giorni dalla  data  di  insediamento  delle
commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano  applicazione
le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  190  del  18
agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I
lavoratori sono assunti nel numero di mille unita' per lo svolgimento
di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di  mille
unita' per  lo  svolgimento  di  mansioni  attinenti  al  VI  livello
funzionale, secondo  la  ripartizione  territoriale  determinata  con
decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Essi
devono avere eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi  i  casi
di elevazione del limite di eta'  previsti  dalle  norme  vigenti  ed
essere in possesso  di  diploma  di  scuola  media  inferiore  se  da
destinare  a  mansioni  corrispondenti  a  quelle  del   IV   livello
retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se  da
destinare  a  mansioni  corrispondenti  a  quelle  del   VI   livello
retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante e'
quello  previsto  rispettivamente  per  il  IV  ed  il   VI   livello
retributivo  di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266"; 
   il comma 3 e' soppresso; 
   dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce
al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di
dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attivita'  alle  quali
sono destinate le duemila unita' di personale da  assumere  ai  sensi
del  comma  2,  sullo  stato   di   attuazione   del   programma   di
informatizzazione degli uffici centrali e  periferici  del  Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nonche'  sui   risultati
conseguiti mediante la stipula dei contratti  e  l'affidamento  delle
convenzioni di cui al comma 1"; 
   al comma 4, secondo periodo, le parole da: "e la consistenza dello
stesso" fino a: "legge di approvazione del bilancio" sono soppresse; 
  al comma 5, le parole: "comma 3" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"comma 4"; 
   dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Le somme non impegnate nel  corrente  anno  possono  essere
impegnate nell'anno 1989". 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n.  8,
ad eccezione dell'articolo 1. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 20 maggio 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  FORMICA, Ministro del lavoro e 
                                  della previdenza sociale 
Visto, il Guardasigili: VASSALLI 
                                             
AVVERTENZA: 
   Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, e' stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988. 
Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di  conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 24 giugno  1988.