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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 152

Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento interno agli atti normativi comunitari

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/5/1988
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Testo in vigore dal: 29-5-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
Vista  la  legge  15  febbraio  1963,  n. 281, sulla disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
Vista  la  legge  8  marzo  1968,  n.  399,  recante modificazioni ed
integrazioni alla citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
Viste   le   direttive   CEE   concernenti   la   produzione   e   la
commercializzazione dei mangimi numeri 74/63, 77/101, 79/372, 79/373,
79/797,.  80/502,  80/509,  80/510,  80/511,  80/695, 82/475, 82/937,
82/957,  83/87,  86/354,  tutte  indicate nell'elenco B allegato alla
legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato  che  in  data  l° dicembre 1987, ai termini dell'art. 15
della  citata legge 16 aprile 1987, n. 183, recante delega al Governo
ad  emanare  norme  attuative  delle direttive indicate nell'elenco B
allegato  alla  stessa legge, lo schema del presente provvedimento e'
stato  inviato  ai  Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Visto  il parere espresso dal Senato della Repubblica, IX commissione
agricoltura e produzione agro-alimentare;
Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento delle politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'interno,   delle   finanze,   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, della sanita' e del commercio con l'estero;
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 1988;
                                EMANA
il seguente decreto:
                               Art. 1.
1.  L'art.  1  della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla
legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente:
"Art.  1.  -  1.  La presente legge si applica ai prodotti di origine
vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali
isolati    o   tra   loro   convenientemente   mescolati,   destinati
all'alimentazione degli animali allevati.
2.  Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato
I alla presente legge.
3.  Sono  "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le
loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4.  Sono  "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei
mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e
le produzioni animali.
5.  Sono  considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche'
le   sostanze   coloranti   ammesse   per   la   denaturazione  e  il
riconoscimento delle sostanze alimentari.
6.  Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre
in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o
associati  tra  di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro
preparazione,  sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad
azione  biologica  e  comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi
allo  scopo  di  potenziarne  il  valore  nutritivo,  o  di stimolare
determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7.   Sono   "integratori   medicati   per  mangimi"  le  preparazioni
contenenti,  sempre  in  stato  di  dispersione  in un supporto anche
liquido,  i  principi  attivi  ammessi,  e  destinate  a  sopperire a
particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di
trattamenti collettivi per via alimentare.
8.   Il   Ministro   della   sanita',  di  concerto  con  i  Ministri
dell'agricoltura  e  delle  foreste e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art.
9, stabilisce con proprio decreto:
a)   quali   siano  i  principi  attivi  che  sono  consentiti  nella
preparazione  degli  integratori  e  degli  integratori  medicati per
mangimi;
b)  la  concentrazione  massima  di ciascuno di detti principi attivi
consentita   negli  integratori  e  negli  integratori  medicati  per
mangimi;
c)  la  dose  minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di
detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o
integratori  medicati,  in  relazione all'impiego per le varie specie
animali;
d)  le  dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per
mangimi  destinati  ai trattamenti collettivi per via alimentare e le
condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e
l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e)    quali    siano    gli   additivi,   i   prodotti   minerali   e
chimico-industriali   consentiti   nell'alimentazione   animale,   le
rispettive  caratteristiche,  nonche',  quando occorrano, le norme di
impiego  e  di  confezionamento  e  le dichiarazioni da fornirsi agli
acquirenti;
f)  le  quantita'  massime  di  sostanze  e  prodotti  indesiderabili
tollerate   negli   alimenti   per  uso  zootecnico,  stabilendo,  se
necessario,  norme  in materia di utilizzazione, di confezionamento e
di dichiarazioni da fornire per detti alimenti".