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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 5 aprile 1988, n. 151

Disciplina della "gomma-base" utilizzata per la produzione della gomma da masticare.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/05/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2012)
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Testo in vigore dal: 28-5-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre  1982,
riguardante  l'attuazione della direttiva CEE n.  76/893, relativa ai
materiali ed agli oggetti destinati a  venire  in  contatto  con  gli
alimenti;
  Visto   l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
sopracitato che consente al Ministro della sanita' di disciplinare  i
materiali stessi, tenuto conto anche di eventuali pericoli risultanti
da contatto orale;
  Considerato che la gomma da masticare o "chewing gum" e' costituita
da una base gommosa  non  alimentare  o  "gomma-base",  che  supporta
ingredienti alimentari con i quali e' destinata a venire a contatto;
  Ritenuta l'opportunita' di disciplinare la "gomma-base", nonche' le
condizioni   del   suo   impiego,   in   relazione   alla   possibile
contaminazione degli ingredienti alimentari supportati ed al contatto
orale;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione in data 1› dicembre 1987;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per   "gomma-base"   s'intende   qualsiasi  preparazione  di  gomma
utilizzata nella fabbricazione della base gommosa per  la  produzione
di gomme da masticare.