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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 603

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella XXI circoscrizione "Scampia" del comune di Napoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/05/1988
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-5-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  domanda del sindaco del comune di Napoli con la quale si
chiede l'istituzione di un separato ufficio  di  conciliazione  nella
XXI circoscrizione "Scampia";
  Vista  la  deliberazione  del consiglio comunale n. 44 del 26 marzo
1986;
  Visti  gli  articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1
della legge 16 giugno 1892, n.  261  e  1  del  relativo  regolamento
approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
  E'   istituito   nel  comune  di  Napoli  un  separato  ufficio  di
conciliazione   con   giurisdizione   nel   territorio   della    XXI
circoscrizione "Scampia" del comune stesso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1988
 Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 384
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 20 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento
          giudiziario) e' il seguente:
             "Art. 20 (Sede degli uffici di conciliazione). - In ogni
          comune ha sede un giudice conciliatore.
             Nei  comuni  divisi  in borgate o frazioni, ed in quelli
          divisi  in  quartieri  a  norma  della  legge  comunale   e
          provinciale,  possono  essere  istituiti  con decreto reale
          uffici distinti di giudice conciliatore.
             A  ciascun  ufficio  di  conciliazione  e',  di  regola,
          addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se
          necessario, piu' vice conciliatori".
             -  La  legge  n.  261/1892  concerne  la  competenza dei
          conciliatori.
             -  Il  testo  dell'art.  1 del regolamento approvato con
          R.D. n.  728/1892 e' il seguente:
             "Art.  1.  -  I  consigli dei comuni divisi in borgate o
          frazioni o quartieri, a norma  degli  articoli  135  e  136
          della  legge comunale e provinciale, dovranno deliberare in
          quali borgate, frazioni o quartieri  si  debbano  stabilire
          distinti  uffici  di  conciliazione. La deliberazione sara'
          trasmessa al primo presidente della corte di appello.
             Il  primo presidente, assunte le opportune informazioni,
          e sentito il parere del procuratore generale, fara' le  sue
          proposte al Ministero di grazia e giustizia".